DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1963, n. 408

Type DPR
Publication 1963-03-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 21 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1932, n. 1845; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 21 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1951 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta l'opportunita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti di uso industriale in relazione all'espansione degli scambi internazionali e al conseguente aumento del gettito dei dazi doganali e degli altri diritti accessori Sentita, la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti compresi nelle voci elencate nella annessa Tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente(, fino al 30 giugno 1964, nella misura fissata per ciascuna voce nella Tabella stessa.

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore, del presente, decreto, fino al 15 ottobre 1963, e' sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci della, vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione: 12.01-A-II 12.01-G-III-c 12.01-A-III 12.01-G-IV-d 12.01-E-II 12.01-G-IV-e 12.01-G-II-b 12.01-G-V-b 12.01-G-II-b 12.01-G-V-c

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno, stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI - FANFANI - TRABUCCHI PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO -PRATI - MACHELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei Conti, addi' 4 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 79. - VILLA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

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