DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 419
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 3 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche della Universita' di Padova, intese ad ottenere l'istruzione presso detta Universita' delle Facolta' di economia e commercio, in aggiunta alle Facolta' universitarie esistenti, con sede distaccata in Verona;
Veduta la convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Universita' di Padova ed il "Consorzio ecc la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona" per il finanziamento e mantenimento della suddetta Facolta';
Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte anzidette;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro: Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Universita' di sviluppo di studi universitari in Verona" ai fini del finanziamento e mantenimento della Facolta' di economia e commercio che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di padova con sede distaccata in Verona.
Art. 2
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Padova, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di economia e commercio che viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.
Art. 3
Sono istituiti al sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, n. 10 posti di professore di ruolo, nonche' ai sensi dell'art. ai sensi della legge 24 giugno 1950, n. 465, dodici posti di assistente, ordinario.
Art. 4
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e tu regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo in ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.
Art. 5
Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con decreti suindicati e' ulteriormente modificato conte dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.
SEGNI GUI - TREMELLONI Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 80. - VILLA
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Repertorio n. 98 Convenzione L'anno millenovecentosessantadue il giorno 27 (ventisette del mese di novembre, in Padova, presso il Rettorato del l'Universita' del studi di Padova, avanti a me dott. PierGiovanni Fabbri Colabich, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto retto viale 23 aprile 1952 a ricevere e a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 671, si sono personalmente costituiti i signori: Gozzi avv. Renato, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato a Verona, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire in qualita' di presidente in rappresentanza del "Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona" a cio' autorizzato con deliberazione del Consorzio medesimo in data 22 novembre 1962, n. 4; Ferro prof. Guido, nato ad Este (Padova) l'11 novembre 1898, rettore pro-tempore dell'Universita' degli studi di Padova e legate rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione universitario in data 27 novembre 1962; persone della cui identita' personale, capacita' giuridica e poteri, sono personalmente certo. I medesimi, previa espressa rinuncia Con il mio consenso d'accordo tra loro, alla assistenza di testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale; Premesso: che il Consorzio sopra indicato ha ravvisato l'opportunita' di costituire in Verona una, Facolta' di economia e commercio come Facolta' distaccata dell'Universita' degli studi di Padova; che l'Universita' degli studi di Padova ha adottato per l'istituzione dell'anzidetta Facolta' di economia e commercio le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del Senato accademico mi data 26 novembre 1962 e del Consiglio di amministrazione in data 27 novembre 1962, proposta che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione; tutto cio' premesso e ritenuto parte integrante a quanto esposto in narrativa comore essenziale nel dispositivo che segue, il Consorzio e l'Universita', come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Universita' degli studi di Padova, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e forme di legge, istituisce la facolta' economia e commercio, con sede distaccata in Verona, articolata nelle lauree in: a) economia e commercio; b) lingue e letterature straniere. Questo secondo corso di laurea funzionera' non appena sara', stato istituito nelle forme prescritte dalle vigenti disposizioni.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 2
Art. 2. La Facolta' anzidetta funzionera' in conformita' alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e sara' disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674), dalle disposizione sull'ordinamento didattico universitario approvato con [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1632), e integrato, con le successive modificazioni dal regolamento generale sugli studenti approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269) e integrato con le successive modificazioni, e dallo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 3
Art. 3. Per il funzionamento della Facolta' saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione: professori di ruolo n. 10; assistenti ordinari n. 12. Potranno inoltre essere conferiti 23 incarichi di insegnamento oltre ad eventuali incarichi da conferire in rapporto ai posti vacanti di professore di ruolo. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e di biblioteca addetto alla Facolta' sara' fornito da parte del Consorzio in accordo con l'Universita' di Padova e in relazione alle necessita'. Il trattamento si economico di detto personale non dovra' essere inferiore a quello pari grado delle corrispondenti categorie di personale statale. In relazione al primo e al secondo comma del presente articolo, l'Universita' degli studi di Padova di obbliga a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari e ai professori incaricati che saranno nominati, piu' il 20% degli emolumenti stessi per la costituzione dello speciale fondo con cui provvedere all'eventuale fiattamento economico di cessazione dal servizio spettante ai titolari dei posti medesimi nei caso in cui la Facolta', per il venir meno dei fondi necessari al suo funzionamento, debba essere soppressa e conseguentemente gli interessati abbiano a cessare dal servizio.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Padova consente che le proprie attrezzature ed in particolare i propri Istituti scientifici vengano utilizzati gratuitamente, ove occorra, per le attivita' e le iniziative della Facolta' di economia e commercio.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 5
Art. 5. Tutte le spese necessarie al funzionamento della Facolta' di economia e commercio, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Padova, in conseguenza dell'istituzione della medesima, e successive eventuali integrazioni, saranno a carico del Consorzio. Il Consorzio medesimo versera' all'Universita' degli studi di Padova l'ammontare delle spese preventivate in due rate eguali scadenti il 1 novembre ed il 1 marzo di ogni anno, salvo conguaglio in sede consuntiva.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 6
Art. 6. Il Consorzio assume, indipendentemente dal proprio contributo, l'onere di fornire locali idonei, luce e riscaldamento per il funzionamento della Facolta' per tutta la durata della presente convenzione o, quanto meno, lino a quando non abbia provveduto alla costruzione di un apposito complesso edilizio universitario assumendone anche l'onere di gestione. Il Consorzio si adoperera' affinche' gli enti locali, territoriali e culturali di Verona concedano il piu' ampio delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alle attivita' didattiche e scientifiche della Facolta'.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Padova terra' gestione separata nel proprio bilancio per la istituenda Facolta' di economia e commercio e sottoporra' ogni anno entro il 30 settembre alla approvazione del Consorzio sovventore, per quanto di competenza di quest'ultimo, i relativi bilanci preventivi e commi consuntivi.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 8
Art. 8. Il Consorzio sovventore sara' rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Padova a norma di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 9
Art. 9. La presente convenzione ha la durata di trenta anni e potra' essere rinnovata a meno che intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 10
Art. 10. Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dal Consorzio per il funzionamento della Facolta' di economia e commercio, la Facolta' stessa sara' soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari, i professori incaricati di cui al precedente art. 3 - 1° e 2° comma, i quali saranno ammessi ai trattamento di cessazione tre possa loro spettare a norma di legge, restando comunque escluso qualsiasi ulteriore onere, mediato o immediato, diretto o indiretto, a carico dello Stato e dell'Universita' di Padova.
Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 11
Art. 11. Al cessare della presente convenzione tutto il materiale didattico e scientifico e quanto altro comunque acquisito o acquistato con i mezzi a disposizione del Consorzio sovventore per il funzionamento della Scuola, rimarranno di proprieta' del Consorzio stesso. Viceversa restera' di proprieta' dell'Universita' degli studi di Padova quanto da essa sia stato messo a disposizione della detta Facolta'. Richiesto io funzionario rogante ho ricevuto il presente atto scritto in pagine sei e parte della settima, di fogli due o da me letto ai comparenti i quali, mia domanda, lo dichiarono in tutto conforme alla manifestatazioni loro volonta' e con me firmato in ogni foglio. La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Padova, sara' registrata, in esenzione dalle tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 196, n. 1073. F.to: Guido Ferro rettore dell'Universita' di Padova F.to: Renato Gozzi, presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona. F.to: Pier G. Fabbri Colabich, rogante. Registrato a Padova il 28 novembre 1962. Atti privati, volume n. 614. Esatte L: gratis. Il V. Direttore F.to: Antonio BETTIN Padova, 28 novembre 1968
Convenzione Universita' degli studi di Padova-Testo modifiche
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