DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 425
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero "G. Cuomo" di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 481 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero "G. Cuomo" di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: "storia delle dottrine politiche", "Storia contemporanea", "Sociologia", "Antropologia culturale", "Filosofia della storia", "Diritto scolastico italiano e comparato", "Letteratura cristiana antica" e "Civilta' greca". Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti: "Storia delle dottrine politiche", "Storia Contemporanea", "Sociologia", "Antropologia culturale", "Filosofia della storia", "Diritto scolastico italiano e comparato", "Letteratura cristiana antica" e "Civilta', greca". Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: "Storia delle dottrine politiche", "Storia contemporanea", "Sociologia", "Antropologia culturale", "Filosofia della storia", "Diritto scolastico italiano e comparato", "Letteratura cristiana antica" e "Civilta' greca". L'art. 101 e' abrogato e sostituito dal seguente: "Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere. Il presidente puo' delegare la sua firma ad altro componente il Consiglio di amministrazione. Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito del visto del presidente del Consiglio di amministrazione dell'istituto e della firma, per accettazione, di chi ha odiato la spesa. Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo".
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 67. - VILLA
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