DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1963, n. 426

Type DPR
Publication 1963-02-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Considerato la necessita' di adeguare alcune norme che disciplinano la coltivazione del tabacco alla continua evoluzione tecnica ed al variare della situazione fito-sanitaria nelle diverse zone di coltivazione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico

All'art. 15 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, n. 451, e' aggiunto il seguente comma: "In relazione all'adeguamento della conduzione dei semenzai allo sviluppo tecnico-scientifico della fitopatologia e a particolari esigenze ecologiche e produttive, la Direzione generale dei monopoli di Stato puo' dispensare singole aziende dal raggruppamento dei semenzai nei centri di produzione di cui al terzo comma, ferma la potesta' dell'Amministrazione di effettuare i controlli ad essa pertinenti".

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 73. - VILLA

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