DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1963, n. 426
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;
Considerato la necessita' di adeguare alcune norme che disciplinano la coltivazione del tabacco alla continua evoluzione tecnica ed al variare della situazione fito-sanitaria nelle diverse zone di coltivazione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
All'art. 15 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, n. 451, e' aggiunto il seguente comma: "In relazione all'adeguamento della conduzione dei semenzai allo sviluppo tecnico-scientifico della fitopatologia e a particolari esigenze ecologiche e produttive, la Direzione generale dei monopoli di Stato puo' dispensare singole aziende dal raggruppamento dei semenzai nei centri di produzione di cui al terzo comma, ferma la potesta' dell'Amministrazione di effettuare i controlli ad essa pertinenti".
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 73. - VILLA
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