LEGGE 6 febbraio 1963, n. 449

Type Legge
Publication 1963-02-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della. Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con Memorandum e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accordo-art. 1

Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei con Memorandum e Scambi di Note (Roma, 10 novembre 1960) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA RELATIVO AI SERVIZI AEREI. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Commonwealth d'Australia (d'ora innanzi indicati come le "Parti contraenti"), desiderando concludere un Accordo relativo al trasporto aereo, convengono quanto segue: Articolo 1 1) Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione per l'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; b) il termine "Autorita', Aeronautiche" significa, nel caso del Commonwealth d'Australia, il "DirectorGeneral of Civil Aviation" o qualsiasi persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente svolte dal predetto direttore generale dell'Aviazione civile, o funzioni simili, e, nel caso dell'Italia, il "Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo)" o qualsiasi persona ed ente autorizzati a svolgere ogni funzione attualmente assolta da tale Ministero, o funzioni simili; c) il termine "impresa designata" significa l'impresa che le autorita' aeronautiche di una, Parte contraente abbiano designato, per iscritto, tramite i canali diplomatici, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente quale impresa autorizzata ad esercire, in conformita' dell'art. 5, servizi aerei internazionali, ai sensi dell'art. 3; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio, aereo internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico, hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione. 2) L'Annesso al presente Accordo forma parte integrante dell'Accordo stesso e qualsiasi riferimento allo "Accordo" riguardera' anche l'Annesso, a meno che non sia previsto altrimenti.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore nella forma attuale tra le Parti contraenti per la durata del presente Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso, a meno che entrambe le Parti contraenti non ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri in vigore, nel qual caso la Convenzione cosi' modificata continuera' ad avere vigore come dianzi previsto.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di consentire all'impresa designata dell'altra Parte di istituire ed esercire servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso (d'ora innanzi rispettivamente indicati come "servizi convenuti" e "rotte specificate").

Accordo-art. 4

Articolo 4 1) I servizi convenuti sulle rotte specificate possono essere iniziati in ogni momento a scelta della Parte contraente alla quale tali diritti sono concessi in conformita' di quanto disposto dall'art. 3 del presente Accordo, ma non prima che: a) le autorita' aeronautiche della Parte contraente alla quale sono stati concessi i diritti abbiano designato un'impresa per quella rotta; e b) le autorita' aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti abbiano rilasciato la relativa autorizzazione d'esercizio all'impresa designata. L'autorizzazione, subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo e dell'art. 5, dovra' essere rilasciata senza indugio. 2) Si potra' richiedere all'impresa designata da una Parte contraente di dimostrare alle autorita' aeronautiche dell'altra l'arte contraente che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da dette Autorita' all'esercizio di servizi aerei internazionali.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente hanno il diritto di designare per iscritto, tramite i canali diplomatici, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente un'impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2) Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare, di sospendere o di revocare la concessione ad un'impresa designata dalle autorita' aeronautiche dell'altra l'arte contraente dei diritti di cui all'art. 3, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora non sia provato che una parte sostanziale della proprieta' di detta impresa e l'effettivo controllo di essa siano nelle mani della Parte contraente le cui autorita' aeronautiche abbiano designato l'impresa o dei suoi cittadini. 3) Ciascuna Parte contraente ha il diritto di sospendere la concessione ad un'impresa designata dall'altra Parte contraente dei diritti di cui all'art. 3, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti quelle condizioni che riterra' necessarie in ogni caso in cui l'impresa venga meno all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo. 4) I diritti concessi in base a quanto disposto dai paragrafi 2) e 3) del presente articolo saranno esercitati da una, Parte contraente soltanto dopo consultazione con l'altra, Parte contraente a meno che l'immediata sospensione dei diritti o l'imposizione di condizioni non si renda necessaria al fine di prevenire ulteriori violazioni delle leggi e dei regolamenti alla prima Parte contraente summenzionata.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godra' - durante l'esercizio d'un servizio convenuto su una rotta specificata - dei seguenti diritti: a) di attraversare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente; b) di farvi scalo per scopi non di traffico; c) di farvi scalo, nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le provviste di bordo che si trovino a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente all'arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente o presi a bordo su tali aeromobili in detto territorio, adibiti all'uso esclusivo degli aeromobili stessi nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esentati dai diritti doganali, tasse di ispezione ed altri gravami similari, sotto osservanza delle formalita' doganali dell'altra Parte contraente, anche se vengano usati o consumati da detti aeromobili durante i voli in detto territorio. 2) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le provviste di bordo che godono di esenzioni fiscali in base alle disposizioni del paragrafo 1), non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. Qualora ne venga consentito lo sbarco, dovranno rimanere soggetti alle disposizioni stabilite dalle predette autorita' doganali. 3) Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea di diritti doganali, diritti di ispezione ed altri gravami similari, sotto osservanza delle formalita' doganali dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1) Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti godranno di eque e pari possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori. 2) Nell'esercizio dei servizi convenuti l'impresa designata di ciascuna Parte contraente deve tenere presenti gli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte contraente in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce sulla totalita' o su una parte delle stesse rotte. 3) I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle Parti contraenti saranno in stretto rapporto con le esigenze di trasporto dei pubblico sulle rotte specificate. I servizi convenuti operati da una impresa designata dovranno avere come loro obiettivo principale quello di fornire una capacita' adeguata alle esigenze di traffico proveniente dal o destinato al territorio della Parte contraente le cui autorita' aeronautiche abbiano designato l'impresa. L'offerta di trasporto, sui servizi convenuti, del traffico proveniente da o destinato a territori di Stati diversi da quello le cui autorita' aeronautiche abbiano designato l'impresa, dovra', essere effettuata in conformita' con i principi generali, cosi' che la capacita' sia commisurata: a) alle esigenze del traffico avente origine nel territorio della Parte contraente le cui autorita' aeronautiche abbiano designato l'impresa o diretto a tale territorio; b) alle esigenze del traffico della zona attraversata dall'impresa, tenuto conto del, servizi locali e regionali; e c) alle esigenze d'esercizio dei servizi aerei a lungo percorso. 4) La capacita' che potra' essere fornita in conformita' con questo articolo dall'impresa designata di ciascuna delle Parti contraenti sui servizi convenuti sara' quella che sara' concordata tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti prima dell'inizio, da parte dell'impresa designata interessata, di un servizio convenuto e di volta in volta a partire da quel momento.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1) Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendone in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, come il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (fra cui la velocita' ed il comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate, da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi tratto di essa. Tali tariffe saranno stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2) Un accordo sulle tariffe sara' raggiunto, ove possibile, tra le imprese, seguendo la procedura fissata dalla I.A.T.A. In caso contrario, le tariffe relative a ciascuna delle rotte specificate saranno convenute tra le imprese designate. In ogni caso le tariffe saranno soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti. 3) Qualora le imprese designate non raggiungano un accordo sulle tariffe o se le autorita'; aeronautiche di una delle Parti contraenti non approvino le tariffa ad esse sottoposte in base a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di raggiungere un accordo sulle tariffe medesime. 4) Se l'accordo di cui al paragrafo 3) non puo' essere raggiunto, la controversia sara' risolta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo. 5) Nessuna nuova tariffa o tariffa modificata entrera' in vigore a meno che sia stata previamente approvata dalle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti o sia stata stabilita da un tribunale arbitrale in base a, quanto disposto dall'articolo 13 del presente Accordo. In attesa della determinazione delle tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo saranno praticate le tariffe gia' in vigore.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno a richiesta delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente quei dati statistici e quelle relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richiesti. Tali dati comprenderanno qualsiasi informazione necessaria per stabilire la quantita' di traffico trasportata dall'impresa designata di una Parte contraente sui servizi convenuti da e per il territorio dell'altra Parte contraente nonche' l'origine e la destinazione di tale traffico.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Il presente Accordo sara' registrato all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (0.A.C.I.).

Accordo-art. 12

Articolo 12 1) Al fine di assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni attinenti all'osservanza del presente Accordo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno a richiesta di una delle due Autorita'. 2) Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa puo' richiedere una consultazione da tenersi tra le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti onde procedere all'esame della modifica proposta. La consultazione avra' inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora le suddette autorita' concordino sulle modifiche da apportare all'Accordo, tali modifiche entreranno in vigore non appena saranno state confermate da uno scambio di note attraverso le vie diplomatiche. Si fa eccezione per le modifiche all'Annesso, le quali entreranno in vigore non appena confermate mediante uno scambio di lettere tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. 3) Se una convenzione multilaterale di carattere generale concernente il trasporto aereo entra in vigore per entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sara' modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni della predetta convenzione.

Accordo-art. 13

Articolo 13 1) Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporta mediante negoziati. 2) Se le Parti contraenti non riescono a conseguire un accordo mediante negoziati, la controversia, a richiesta di una delle Parti contraenti, puo' essere sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna, Parte contraente ed il terzo scelto dai due arbitri summenzionati. Ciascuna Parte contraente deve nominare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla, data in cui una delle due Parti abbia ricevuto dall'altra una nota diplomatica richiedente l'arbitrato per la controversia, mentre il terzo arbitro sara' nominato entro un successivo periodo di sessanta giorni. Se una delle due Parti contraenti non nomina un arbitro entro il periodo prestabilito oppure se il terzo arbitro non viene designato entro il periodo stabilito, entrambe le Parti contraenti potranno richiedere al presidente del Consiglio dell'O.A.C.I. di designare uno o piu' arbitri a seconda dei casi. 3) Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa ai sensi del paragrafo 2) del presente articolo.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Ciascuna delle Parti contraenti puo' in qualsiasi momento comunicare per iscritto all'altra Parte contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Copia di tale comunicazione sara', inviata, contemporaneamente all'Organizzazione per l'Aviazione Civile internazionale. Il presente Accordo cessera' di avere vigore dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che tale comunicazione non venga annullata in base ad accordo fra le Parti contraenti prima dello spirare di detto periodo. Qualora l'altra Parte contraente non accusi ricevuta, la comunicazione sara' considerata come pervenuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'O.A.C.I.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana, avra', notificato al Governo del Commonwealth d'Australia la ratifica dell'Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 10 novembre 1960 in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana CARLO RUSSO Per il Governo del Commonwealth d'Australia H. A. MCCLURE SMITH

Accordo-Annesso

ANNESSO 1. Rotta che sara' esercita in entrambe le direzioni dall'impresa designata dall'Australia: Australia via Nuova Guinea Olandese, Indonesia, Borneo Settentrionale, Sarawak e Brunci, Singapore, Malesia, Vietnam, Tailandia, Birmania, Ceylon, india, Pakistan, Afganistan, Kuwait, Bahrein, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Repubblica Araba Unita (comprendente Siria ed Egitto), Israele, Libano, Cipro, Turchia, Grecia, Malta per Roma ed oltre a Francoforte e Londra. 2. Rotta che sara' esercita in entrambe le direzioni dall'impresa designata dall'Italia: Italia via Malta, Grecia, Turchia, Cipro, Libano, Israele, Repubblica Araba Unita (comprendente Siria ed Egitto), Arabia Saudita, Iraq, Iran, Bahrein, Kuwait, Afganistan, Pakistan, India, Ceylon, Birmania, Tailaindia, Vietnam, Malesia, Singapore, Borneo Settentrionale, Sarawak e Brunci, Indonesia, Nuova Guinea Olandese a Sidney-Melbourne. 3. E' in facolta' dell'impresa designata interessata di omettere i punti situati su una qualsiasi delle suddette rotte in uno ed in tutti i voli, purche' un servizio convenuto abbia il suo punto di partenza o terminale nel territorio della Parte contraente che designa l'impresa.

Accordo-Memorandum

MEMORANDUM Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Commonwealth d'Australia, concordano quanto segue: - Fino alla data in cui l'impresa designata italiana non avra' iniziato ad operare i servizi convenuti in conformita' con l'Accordo firmato oggi, l'impresa designata australiana continuera', ad operare i tre voli settimanali, su ciascuna direzione, con aeromobili Boeing 707-138, che la Quantas sta attualmente operando; - Allorche' l'impresa designata italiana sara' pronta ad operare in base all'Accordo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno accordarsi in merito alla capacita' da offrirsi; - Le dette autorita' dovranno inoltre accordarsi sulla ripartizione di tale capacita' fra le rispettive imprese designate. Roma, 10 novembre 1960 Per il Governo della Repubblica italiana CARLO RUSSO Per il Governo del Commonwealth d'Australia H. A. MCCLURE SMITH

Accordo-SCambio di Note

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