DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1963, n. 458
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva, l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita', unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 92. - VILLA
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Repertorio n. 74. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno (1961), addi' sei (6) del mese di febbraio a Sassari, in una sala del palazzo dell'Universita' degli studi, piazza Universita', n. 22 e precisamente nell'ufficio della Direzione amministrativa innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1958 a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominali, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, espressamente rinunciato a termini di legge, sono personalmente comparsi i signori: prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) il 9 febbraio 1886, domiciliato presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' medesima in data 29 dicembre 1960 (Allegato A); on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) addi' 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente Convenzione, in forza della legge regionale 10 febbraio 1933, n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª in data 14 gennaio 1956, n. 1 (Allegati B) e C), e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 16 novembre 1960 (Allegato D). Premesso a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di giurisprudenza comprende fra gli insegnamenti complementari quello di "Ordinamento giuridico della Regione sarda "e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda"; c) che la legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 14 gennaio 1956, n. 1 (Allegati B) e C), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "ordinamento giuridico della Regione sarda" presso la Facolta' di giurisprudenza; d) che con circolare del Ministero della pubblica Istruzione, n. 5400, in data 23 agosto 1960, la spesa annuale per ciascuna cattedra e' stata fissata, in base agli emolumenti percepiti attualmente dai docenti universitari, in lire tremilioni (Lire 3.000.000) piu' il 20% (venti per cento) lire seicentomila (L. 600.000) per la costituzione dell'apposito tondo da destinare al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza per il titolare dell'Istituendo posto; e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 18 novembre 1960, ha approvato lo schema della presente Convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (Allegato D); f) che il Consiglio della Facolta' di giurisprudenza (Allegato E), il Senato accademico (Allegato F) ed il Consiglio di amministrazione (Allegato A) dell'Universita' di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente Convenzione. Tutto cio' premesso i suddetti signori, della cui identita' personale e qualifica sopracitata sono personalmente certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Sassari, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, e' istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda".
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" la somma annuale di lire tremilioni (Lire 3.000.000).
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Sassari, oltre quanto indicato nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire seicentomila (L. 600.000) annue, pari al 20% (venti per cento) del contributo di lire tremilioni (L. 3.000.000), al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza che possano spettare al titolare dell'istituendo posto.
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 4
Art. 4. Qualora si verificassero variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo, disposte dallo Stato, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare alla Universita' degli studi di Sassari la somma occorrente per integrare la differenza tra detto nuovo trattamento e la somma determinata nel precedente art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, nel caso si verificassero dette variazioni, si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente la somma di lire seicentomila (L. 600.000) destinata ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza di cui al precedente art. 3, in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 2.
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 5
Art. 5. 1 versamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e quelli relativi alle eventuali maggiorazioni previste nell'art. 4 saranno effettuati entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono, iniziando la decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla predetta cattedra di "Ordinamento giuridico della Regione sarda".
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 6
Art. 6. La inadempienza agli obblighi assunti dalla Regione autonoma della Sardegna nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 comporta senz'altro la decadenza della presente Convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso e il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" nel loro importo e di lordo di ogni ritenuta. L'Universita' di Sassari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Universita' di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'Istituto cui fara' capo l'insegnamento di Ordinamento giuridico della Regione sarda".
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 8
Art. 8. Qualora la Convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 9
Art. 9. La presente Convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituto posto di ruolo e si intendera' tacitamente prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore Ordinamento giuridico Regione Sarda Giurisprudenza- art. 10
Art. 10. La presente Convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro, a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi. Ed io richiesto funzionario rogante, ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volonta' espressami. Questo atto occupa numero nove (9) facciate e parte della decima da numero tre (3) fogli di carta da bollo da lire duecento (L. 200) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme firmali, nonche' a margine degli allegati. F.to: Pasquale MARGINESU F.to: Paolo DETTORI F.to: Giuseppe PITZORNO, funzionario rogante Registrato a Sassari, addi' 16 febbraio 1961, al n. 2414, mod. 1, vol. 299, gratis.
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