DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 460
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 24, 31 luglio, 3, 5, 7, 16, 19, 20, 21, 28, 30, 31 agosto, 18, 21 settembre, 28 ottobre e 5 novembre 1960, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti del capoluogo del comune di Colonnella (Teramo) ne ha chiesto la costituzione in Comune autonomo mediante il distacco dalle altre due frazioni di Martinsicuro e di Villa Rosa;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Colonnella in data 20 febbraio 1961, n. 2, e del Consiglio provinciale di Teramo in data 13 luglio 1961, n. 132, e 17 settembre 1962, n. 142, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere della Prima sezione del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1963, numero 296;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Il capoluogo del comune di Colonnella, in provincia di Teramo, e' costituito in Comune autonomo con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto. Al Comune, risultante per effetto di detta costituzione e comprendente il territorio delle frazioni di Martinsicuro e di Villa Rosa, viene attribuita la denominazione di Martinsicuro, con la sede municipale nella frazione di Martinsicuro.
Art. 2
Il prefetto della provincia di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Colonnella e di Martinsicuro, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Colonnella. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Colonnella, che sara' inquadrato negli organici del comune di Martinsicuro, sara' mantenuto ad personam, il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
SEGNI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 103. - VILLA
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