LEGGE 30 gennaio 1963, n. 490
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 19 della Convenzione stessa.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari (Bruxelles, 8 giugno 1961) CONVENTION DOUANIERE Parte di provvedimento in formato grafico
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