LEGGE 2 marzo 1963, n. 526
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1941.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrate in vigore, in conformita', all'articolo 16 della Convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professione (Bruxelles, 8 giugno 1961) CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MATERIEL PROFESSIONEL Parte di provvedimento in formato grafico
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