LEGGE 2 marzo 1963, n. 534

Type Legge
Publication 1963-03-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Norvegia, per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Sambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 29 della Convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione-art. 1

Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e Scambio di Note (Oslo, 25 agosto 1961). Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' il Re di Norvegia animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore d'Italia in Norvegia, Sua Eccellenza il Signor Guido COLONNA di PALIANO, Sua Maesta' il Re di Norvegia: il Signor Ilarvard LANGE, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue. Art. 1. La presenta Convenzione si applica alle persone che sono residenti dell'Italia, o della Norvegia.

Convenzione-art. 2

Art. 2. 1. La presente Convenzione e' applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili od immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sui redditi dei terreni; 2) l'imposta sui redditi dei fabbricati; 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 4) l'imposta sui redditi agrari; 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; 6) l'imposta sulle societa'; 7) l'imposta sulle obbligazioni; 8) le imposte regionali, provinciali, comunali, e camerali sul reddito. b) per quanto concerne la Norvegia: 1) l'imposta nazionale sul reddito e sui patrimonio (inntekts og formuesskatt til staten); 2) l'imposta comunale sul reddito e sul patrimonio, inclusa la sovrimposta sui redditi piu' elevati tinntekts-og formuesskatt til kommunene, herunder tilleggsskatt pa storre inutekter); 3) l'imposta patrimoniale sui beni immobili (eiendomsskatt), 4) l'imposta sulla gente di mare (sjomannsskatt). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alla loro legislazione fiscale. 5. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si metteranno d'accordo per risolvere i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la Convenzione.

Convenzione-art. 3

Art. 3. 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; b) il termine "Norvegia" designa il Regno di Norvegia; tuttavia, le disposizioni della Convenzione non si applicano alle Svalbard e all'isola Jan Mayen, ne' ai territori dipendenti dalla Norvegia fuori d'Europa; c) il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli enti collettivi aventi o no la personalita' giuridica; d) le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" o "impresa dell'altro Stato contraente" designano un'impresa gestita da un residente dell'uno o dell'altro Stato contraente; e) il termine "pensione" designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate; f) l'espressione "autorita' competenti" significa i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette); ii) per quanto concerne la Norvegia, il Ministero delle finanze e delle dogane o una persona autorizzata dal detto Ministero. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni espressione non altrimenti definita avra', a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla, legislazione fiscale in vigore nel detto Stato.

Convenzione-art. 4

Art. 4. 1. Ai fini della presente Convenzione, per "residente di uno Stato contraente" si intende ogni persona che, in virtu' della legislazione del detto Stato, assoggettata ad imposta nello Stato stesso, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo. 2. Quando, in base alla disposizione dei precedente paragrafo 1, una persona tisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) Detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale essa ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale i suoi rapporti personali ed economici sono piu' stretti (centro degli interessi vitali). b) Se non e' possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente. c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa e' considerata residente dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. d) Se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1, una persona giuridica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica alle societa' di persone e alle associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalita' giuridica. 4. Le eredita' indivise (come contribuente) sono considerate residenti dello Stato contraente del quale il de cujus era considerato residente al momento della morte.

Convenzione-art. 5

Art. 5. 1. Il termine "stabile organizzazione" designa una Sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i dodici mesi. 3. Non si considera che esista una stabile organizzazione se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa d'affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; c) una sede fissa d'affari e' utilizzata, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che hanno per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare. 4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da una agente che goda di uno status indipendente di cui al successivo paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, a meno che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in questo altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nel quadro della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o e' controllata da una societa' che e' residente dell'altro Stato contraente ovvero effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, in se' e per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione-art. 6

Art. 6. 1. I nazionali di uno stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa: a) ogni persona fisica che possegga la nazionalita';di uno Stato contraente; b) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione. 4. La tassazione a carico delle stabili organizzazioni che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione eseguita in confronto delle imprese di quest'altro Stato che svolgano la stessa attivita'. Questa disposizione, non puo' essere interpretata come: a) facente obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia; b) apportante modifica al regime d'imposizione in Italia dell'imposta sulle societa' a carico delle societa' di persone, associazioni, ecc, estere, tenute a detta imposta in conformita' alla legge italiana. 5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 6. Il termine "tassazione" designa nel presente articolo le imposte di ogni natura o denominazione.

Convenzione-art. 7

Art. 7. 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legge dello Stato contraente in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti cui si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati come beni immobili. 3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto di beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti da imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione-art. 8

Art. 8. 1. Salve le disposizioni degli altri articoli della presente Convenzione, gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non effettui operazioni industriali o commerciali, nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa effettua tali operazioni industriali o commerciali, l'imposta sugli utili dell'impresa puo' essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui questi utili sono attribuibili alla detta stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti effettua operazioni industriali o commerciali nell'altro Stato contraente per mezzo di una, stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa indipendente che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzioni tutte le spese ovunque sostenute ragionevolmente attribuibili alla stabile organizzazione, incluse le spese di direzione e le spese generali d'amministrazione cosi' attribuibili. 4. Ai fini di questo articolo sara' considerato utile attribuibile ad una stabile organizzazione anche l'utile derivante dalla vendita, dal trasferimento dalla permuta, di tutto o di parte, del capitale investito nella stabile organizzazione.

Convenzione-art. 9

Art. 9. Quando: a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Convenzione-art. 10

Art. 10. 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. La medesima disposizione si applica nel caso in cui un'impresa di navigazione marittima o aerea di uno dei due Stati contraenti gestisca un'agenzia nel territorio dell'altro Stato contraente, limitatamente pero' all'attivita' della agenzia relativa alla vendita dei biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi o di aeromobili (appartenenti o no a detta impresa) inclusi i servizi di collegamento. 3. Nel caso in cui un'impresa di navigazione aerea di uno dei due Stati partecipi a un pool, ad un'impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.

Convenzione-art. 11

Art. 11. 1. Salvo le disposizioni del successivo paragrafo 2, i dividendi sono tassabili in ciascuno Stato contraente in conformita' alla propria legislazione. 2. Quando un residente di uno dei due Stati contraenti riceve dividendi da fonti situate nell'altro Stato contraente e detti dividendi sono tassati in questo altro Stato, lo Stato contraente di cui la persona e residente ammettera' in deduzione dall'imposta che esso percepisce un ammontare uguale all'imposta versata, nell'altro Stato, purche' la somma dedotta non ecceda in rapporto all'imposta, totale (determinata prima di operare la deduzione) la percentuale che rappresentano i dividendi tassati nell'altro Stato in rapporto al reddito totale. 3. Ai fini del presente articolo lo Stato di cui il contribuente e' residente considera pagato l'ammontare delle imposte che e' stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle quote di fondatore, delle obbligazioni partecipanti agli utili e di altre quote sociali analoghe, nonche' delle quote di societa' cooperative e di societa' a responsabilita' limitata.

Convenzione-art. 12

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.