DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 550
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge e 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1928, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
L'Istituto universitario di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.
Fanno parte dell'Istituto universitario il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia della architettura, l'istituto di Urbanistica e l'Istituto di Tecnologia.
Il laboratorio di Scienza delle costruzioni ha lo scopo di completare con esercitazioni pratiche l'insegnamento, di svolgere attivita' di ricerche scientifiche e di eseguire prove ed esperienze per conto delle industrie.
L'Istituto di Storia dell'architettura ha lo scopo di potenziare gli studi nel campo dell'architettura e di realizzare un attivo e secondo scambio culturale con l'estero.
L'Istituto di Urbanistica ha lo scopo di approfondire la ricerca gia' svolta nel campo dell'insegnamento specie per cio' che riguarda la pianificazione urbanistica territoriale, i piani regolatori comunali e la storia delle citta'.
L'Istituto di Tecnologia ha il compito di approfondire i nessi tra le esigenze della progettazione architettonica intesa nel senso figurativo e funzionale e la tecnica delle strutture, con cui viene realizzata nello spazio, considerata nel complesso di ossature portanti e di elementi di completamento.
Il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia dell'architettura e l'Istituto di Urbanistica sono diretti dal professore di ruolo della materia o di materia affine e l'Istituto di Tecnologia e' diretto da un professore di ruolo di materie compositive.
I direttori sono designati dal Consiglio di Facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 37. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge e 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1928, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente: L'Istituto universitario di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura. Fanno parte dell'Istituto universitario il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia della architettura, l'istituto di Urbanistica e l'Istituto di Tecnologia. Il laboratorio di Scienza delle costruzioni ha lo scopo di completare con esercitazioni pratiche l'insegnamento, di svolgere attivita' di ricerche scientifiche e di eseguire prove ed esperienze per conto delle industrie. L'Istituto di Storia dell'architettura ha lo scopo di potenziare gli studi nel campo dell'architettura e di realizzare un attivo e secondo scambio culturale con l'estero. L'Istituto di Urbanistica ha lo scopo di approfondire la ricerca gia' svolta nel campo dell'insegnamento specie per cio' che riguarda la pianificazione urbanistica territoriale, i piani regolatori comunali e la storia delle citta'. L'Istituto di Tecnologia ha il compito di approfondire i nessi tra le esigenze della progettazione architettonica intesa nel senso figurativo e funzionale e la tecnica delle strutture, con cui viene realizzata nello spazio, considerata nel complesso di ossature portanti e di elementi di completamento. Il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia dell'architettura e l'Istituto di Urbanistica sono diretti dal professore di ruolo della materia o di materia affine e l'Istituto di Tecnologia e' diretto da un professore di ruolo di materie compositive. I direttori sono designati dal Consiglio di Facolta'.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 37. - VILLA
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