LEGGE 2 marzo 1963, n. 596
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 19 della Convenzione stessa.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione tra l'Italia ed il Belgio concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale (Roma, 6 aprile 1962). CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALENNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIARES ET D'AUTRES TITRES EXECUTOIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.