LEGGE 2 marzo 1963, n. 604
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.
Art. 2
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'Accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI ANDREOTTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Agreement
Agreement between Italy and Japan for Air services Parte di provvedimento in formato grafico
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