DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 609

Type DPR
Publication 1963-03-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

15) Diritto fallimentare;

16) Scienza dell'amministrazione;

17) Organizzazione internazionale;

18) Dottrina dello Stato.

Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche e' aggiunto quello di:

13) Geologia regionale.

Dopo l'art. 168 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Stomatologia (malattia della bocca, e protesi dentaria).

Scuola di specializzazione in Stomatologia (Malattie della bocca e protesi dentaria)

Art. 169. - La Scuola di specializzazione in Stomatologia, con sede presso la Clinica odontoiatrica, conferisce il diploma di specialista in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria).

Art. 170. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di due anni e vi sono 20 posti disponibili per ogni anno.

Art. 171. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1° anno:

1) Anatomia, embriologia e fisiologia della bocca e dei denti;

2) Patologia e clinica stomatologica;

3) Odontoiatria conservativa;

4) Chirurgia dentaria;

5) Radiologia dentaria e mascellare;

6) Anatomia e istologia patologica orale;

7) Protesi dentaria (biennale);

8) Odontotecnica.

2° anno:

1) Protesi dentaria (biennale);

2) Ortodonzia;

3) Chirurgia della bocca;

4) Paradentologia;

5) Medicina legale e infortunistica stomatologica.

Inoltre saranno tenute conferenze interessanti le specialita' in apporto alla medicina interna, alla clinica pediatrica otorinolaringoiatrica e radioterapia. Gli allievi sono tenuti a seguire i turni di internato stabiliti dalla Direzione della scuola.

Art. 172. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo esplicativo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio e di conferenza a seconda delle opportunita' didattiche.

Art. 173. - L'esame di profitto, teorico-pratico su ogni materia di insegnamento, si sosterra' alla fine dei singoli corsi. L'allievo dei 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve avere superato gli esami del 1° anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 99. -- VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: 15) Diritto fallimentare; 16) Scienza dell'amministrazione; 17) Organizzazione internazionale; 18) Dottrina dello Stato. Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche e' aggiunto quello di: 13) Geologia regionale. Dopo l'art. 168 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Stomatologia (malattia della bocca, e protesi dentaria). Scuola di specializzazione in Stomatologia (Malattie della bocca e protesi dentaria) Art. 169. - La Scuola di specializzazione in Stomatologia, con sede presso la Clinica odontoiatrica, conferisce il diploma di specialista in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria). Art. 170. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di due anni e vi sono 20 posti disponibili per ogni anno. Art. 171. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono: 1° anno: 1) Anatomia, embriologia e fisiologia della bocca e dei denti; 2) Patologia e clinica stomatologica; 3) Odontoiatria conservativa; 4) Chirurgia dentaria; 5) Radiologia dentaria e mascellare; 6) Anatomia e istologia patologica orale; 7) Protesi dentaria (biennale); 8) Odontotecnica. 2° anno: 1) Protesi dentaria (biennale); 2) Ortodonzia; 3) Chirurgia della bocca; 4) Paradentologia; 5) Medicina legale e infortunistica stomatologica. Inoltre saranno tenute conferenze interessanti le specialita' in apporto alla medicina interna, alla clinica pediatrica otorinolaringoiatrica e radioterapia. Gli allievi sono tenuti a seguire i turni di internato stabiliti dalla Direzione della scuola. Art. 172. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo esplicativo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio e di conferenza a seconda delle opportunita' didattiche. Art. 173. - L'esame di profitto, teorico-pratico su ogni materia di insegnamento, si sosterra' alla fine dei singoli corsi. L'allievo dei 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve avere superato gli esami del 1° anno.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 99. -- VILLA

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