DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 629

Type DPR
Publication 1963-03-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata il 30 maggio 1962 dal presidente del Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Firenze, per ottenere il pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Firenze, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1962, n. 107, col quale il Centro anzidetto e' stato eretto in ente morale;

Udito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Firenze di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a carico del Centro anzidetto e degli enti con esso convenzionati.

Art. 2

Agli studi che si compiranno presso l'istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Firenze e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1963

Atti del governo, registro n. 169, foglio n. 3 - VILLA

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 1

Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze Art. 1. E' istituito in Firenze l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, sorto per iniziativa del Centro di studi per l'educazione fisica di Firenze, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 107. L'Istituto ha per scopo: a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica; b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della educazione fisica e agli impieghi tecnica nel campo sportivo. L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 2

Art. 2. L'istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88) e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1392) e successive modificazioni. L'istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 21 si provvedera' mediante incarichi.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 3

Art. 3. Il corso di studi dell'istituto superiore di educazione fisica e' triennale. L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica ai sensi della [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88). L'istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attesta ti specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 24.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 4

Art. 4. Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorita', secondo le norme di cui agli articoli seguenti: a) al presidente del Consiglio di amministrazione; b) al direttore; c) al Consiglio di amministrazione; d) al Consiglio direttivo; e) al Consiglio dei professori.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 5

Art. 5. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del presidente e di un vice-presidente; il presidente del Centro e' anche presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto; b) di un rappresentante dell'Universita' degli studi di Firenze; c) di un membro onorario del Centro di studi per l'educazione fisica e l'attivita' sportiva di Firenze; d) dei direttore dell'Istituto; e) di tre insegnanti dell'Istituto, nominati dal Consiglio dei professori; f) dei dirigente tecnico dell'Istituto; g) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; h) di un rappresentante del CONI; i) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite anche le funzioni del segretario del Consiglio: j) di un rappresentante pro-tempore di ogni istituto, pubblico o privato, che con regolare convenzione si obblighi a versare all'Istituto un contributo annuo di almeno lire 500.000. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina nel proprio seno, dei vice-presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 6

Art. 6. Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto; d) approva su proposta del Consiglio direttivo, e ai soli fini finanziari, il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento e del personale sanitario; e) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; f) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente: g) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore: h) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 24 del presente statuto; i) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto; l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione e' convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa domanda per parte di almeno un terzo dei suoi componenti. Nella gestione amministrativa e contabile dell'istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Universita' e gli Istituti superiori. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiamo ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto. Il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore dell'istituto alla fine di ogni anno accademico redigono e trasmettono al Ministero della pubblica istruzione e al Centro di studi per l'educazione tisica e l'attivila sportiva di Firenze una relazione generale delle attivita' dell'Istituto e un rendiconto amministrativo del medesimo. Il presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di necessita' e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che ritiene opportuni per il migliore andamento dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza. L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 8

Art. 8. Il Consiglio direttivo si compone: a) del direttore che lo presiede; b) del dirigente tecnico dell'Istituto; c) dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo e di professori incaricati presso l'istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei docenti universitari di ruolo. Tali membri, sempreche' insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 9

Art. 9. Il Consiglio direttivo: a) il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto; b) delibera sui programmi degli insegnanti; c) delibera sulla nomina dello Commissioni per gli esami di ammissione, di profilo e di diploma: d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' dei corsi stessi; e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto; f) procede, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, alla nomina o alla conferma del dirigente tecnico scelto fra i professori di ruolo in educazione fisica ed abilitati all'insegnamento. Ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario al Consiglio di amministrazione, ai termini dell'art. 6 dello statuto: g) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto; h) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica; i) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno; Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore che lo presiede.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 10

Art. 10. Il direttore dell'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che dell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento. Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Al direttore sara' corrisposta una indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 11

Art. 11. Il direttore: a) conferisce, in nome della legge e in virtu' dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio; b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento didattico e degli uffici; c) convoca e presiede il Consiglio direttivo, ed il Consiglio dei professori; d) esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno. e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo; f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'Istituto.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 12

Art. 12. In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre puo' demandare particolari funzioni indicandone esplicitamente nella delega.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 13

Art. 13. Il Consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'Istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede. Il Consiglio dei professori: a) elegge i professori che devono far parte del Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera e; b) elegge i professori che devono far parte del Consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 8, lettera c: c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'Istituto; d) delibera le sanzioni disciplinari a carico degli allievi, in casi di particolare importanza; e) esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 14

Art. 14. In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) vigila e regola il funzionamento degli stabilimenti e delle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto, c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' ginnicosportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnicoli e sportivi, nazionali ed esteri; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi ad impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto; g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative; h) riferisce al direttore sull'andamento dei corsi, delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza e gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva. Al dirigente tecnico sara' corrisposta una indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 15

Art. 15. Il segretario amministrativo sovraintendente a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilita' giusta le norme legislative e regolamentari.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 16

Art. 16. L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 17

Art. 17. Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono possedere un titolo d'istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili. Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e, coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 18

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