DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 645
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio, decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;
Veduto il testo unico, delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto, il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche, dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e Commercio sono aggiunti quelli di "Economia e finanza delle imprese di assicurazione" e di "Storia delle dottrine economiche".
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie e' aggiunto quello di:
"Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna".
Art. 36. - Agli insegnamenti, complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di "Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti quelli di "Genetica medica" di "Clinica delle malattie infettive" e di "Fisica nucleare applicata alla medicina".
Art. 51. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
La Facolta' di Scienze matematiche fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
in Matematica;
in Fisica;
in Chimica;
in Scienze naturali;
in Scienze biologiche;
in Scienze geologiche.
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Oceanografia" e di "Idrobiologia e Pescicoltura".
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Oceanografia" e di "Idrobiologia e pescicoltura".
Dopo l'art. 58 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze geologiche.
Art. 59. - La durata del corso di studi per la laurea in Scienze geologiche e' di quattro anni.
Titolo di ammissione sono il diploma di maturita' classica o il diploma di maturita' scientifica. Sono, inoltre, ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica organica;
2) Chimica fisica
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Etnologia;
10) Geografia economica;
11) Vulcanologia;
12) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
13) Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
14) Statistica;
15) Giacimenti minerari;
16) Sedimentologia;
17) Micropaleontologia;
18) Geologia regionale, con esercitazioni;
19) Rilevamento geologico, con esercitazioni di campagna.
Gli insegnamenti di Botanica e di Zoologia debbono avere indirizzo biografico.
L'insegnamento di "Analisi matematica" sara' impartito da due professionale ciascuno dei quali insegnera' alternativamente e Analisi algebrica" per il primo anno ed "Analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre frequentare il Laboratorio di geologia (o di mineralogia) per due anni e per un anno quello di mineralogia (o di geologia).
L'ordine delle frequenze e' il seguente: Chimica generale ed inorganica prima di Mineralogia; Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) e Meccanica razionale, prima di Geodesia;
Mineralogia, prima di Petrografia.
Negli esami debbono essere rispettate le seguenti precedenze:
Istituzioni di matematiche prima di Fisica sperimentale;
Fisica terrestre e Statistica;
Analisi matematica (algebrica e infinitesimale), prima di Geodesia;
Chimica generale ed inorganica, prima di Mineralogia;
Mineralogia, prima di Petrografia;
Mineralogia e Petrografia e Paleontologia, prima di Geologia.
Art. 77 , relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il Consiglio della scuola puo' esonerare, su proposta del direttore da uno e piu' anni di frequenza, i laureati che siano stati assistenti effettivi, straordinari, incaricati o volontari, nonche' gli assistenti ospedalieri addetti agli Istituti universitari della materia; la stessa concessione puo' essere fatta ai laureati, che abbiano prestato servizio di assistenti effettivi o incaricati in reparti ospedalieri di I e di II categoria. Per gli assistenti volontari degli Istituti universitari, per gli assistenti ospedalieri e' necessario che la proposta sia preceduta da un colloquio d'esame col direttore della scuola e che la decisione sia convalidata dal Consiglio della Facolta'".
Art. 122 , relativo alla Scuola di specializzazione in Stomatologia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia in numero di dodici per anno. L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 7. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio, decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi; Veduto il testo unico, delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto, il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche, dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e Commercio sono aggiunti quelli di "Economia e finanza delle imprese di assicurazione" e di "Storia delle dottrine economiche". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie e' aggiunto quello di: "Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna". Art. 36. - Agli insegnamenti, complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di "Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti quelli di "Genetica medica" di "Clinica delle malattie infettive" e di "Fisica nucleare applicata alla medicina". Art. 51. - E' abrogato e sostituito dal seguente: La Facolta' di Scienze matematiche fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree: in Matematica; in Fisica; in Chimica; in Scienze naturali; in Scienze biologiche; in Scienze geologiche. Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Oceanografia" e di "Idrobiologia e Pescicoltura". Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Oceanografia" e di "Idrobiologia e pescicoltura". Dopo l'art. 58 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze geologiche. Art. 59. - La durata del corso di studi per la laurea in Scienze geologiche e' di quattro anni. Titolo di ammissione sono il diploma di maturita' classica o il diploma di maturita' scientifica. Sono, inoltre, ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica sperimentale (biennale); 3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) Mineralogia; 5) Geologia; 6) Geologia applicata; 7) Paleontologia; 8) Geografia; 9) Geografia fisica; 10) Topografia e cartografia; 11) Fisica terrestre; 12) Petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Chimica fisica 3) Geochimica; 4) Astronomia; 5) Geodesia; 6) Zoologia; 7) Botanica; 8) Antropologia; 9) Etnologia; 10) Geografia economica; 11) Vulcanologia; 12) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 13) Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno; 14) Statistica; 15) Giacimenti minerari; 16) Sedimentologia; 17) Micropaleontologia; 18) Geologia regionale, con esercitazioni; 19) Rilevamento geologico, con esercitazioni di campagna. Gli insegnamenti di Botanica e di Zoologia debbono avere indirizzo biografico. L'insegnamento di "Analisi matematica" sara' impartito da due professionale ciascuno dei quali insegnera' alternativamente e Analisi algebrica" per il primo anno ed "Analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre frequentare il Laboratorio di geologia (o di mineralogia) per due anni e per un anno quello di mineralogia (o di geologia). L'ordine delle frequenze e' il seguente: Chimica generale ed inorganica prima di Mineralogia; Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) e Meccanica razionale, prima di Geodesia; Mineralogia, prima di Petrografia. Negli esami debbono essere rispettate le seguenti precedenze: Istituzioni di matematiche prima di Fisica sperimentale; Fisica terrestre e Statistica; Analisi matematica (algebrica e infinitesimale), prima di Geodesia; Chimica generale ed inorganica, prima di Mineralogia; Mineralogia, prima di Petrografia; Mineralogia e Petrografia e Paleontologia, prima di Geologia. Art. 77, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il Consiglio della scuola puo' esonerare, su proposta del direttore da uno e piu' anni di frequenza, i laureati che siano stati assistenti effettivi, straordinari, incaricati o volontari, nonche' gli assistenti ospedalieri addetti agli Istituti universitari della materia; la stessa concessione puo' essere fatta ai laureati, che abbiano prestato servizio di assistenti effettivi o incaricati in reparti ospedalieri di I e di II categoria. Per gli assistenti volontari degli Istituti universitari, per gli assistenti ospedalieri e' necessario che la proposta sia preceduta da un colloquio d'esame col direttore della scuola e che la decisione sia convalidata dal Consiglio della Facolta'". Art. 122, relativo alla Scuola di specializzazione in Stomatologia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia in numero di dodici per anno. L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami".
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 7. - VILLA
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