DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1963, n. 646

Type DPR
Publication 1963-03-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come oppresso:

Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche e' aggiunto quello di "Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale".

Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Filologia dantesca".

Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di Storia americana" e di "Psicologia".

Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di "Sociologia".

Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Storia americana".

Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Astronomia" e di "Citologia ed Embriologia vegetale".

Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto quello di Citologia ed embriologia vegetale".

Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Cristallochimica;

Geologia regionale;

Geologia degli idrocarburi;

Giacimenti minerari;

Micropaleontologia;

Mineralogia applicata;

Paleontologia vegetale;

Paleontologia dei vertebrati;

Petrografia sedimentaria;

Art. 115 , relativo alle modalita' di esami e' abrogato e sostituito dal seguente corso di laurea in Farmacia:

"Gli esami di profitto si sostengono per singole materie. Al corso triennale di esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali.

L'insegnamento biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 221 , relativo alle modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Per essere iscritti alle scuole di specializzazione della Facolta' di medicina e chirurgia occorre avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed il titolo di abilitazioni professionale; anche i laureati stranieri, la cui preparazione scientifica sia, ritenuta idonea dalla Facolta', possono essere iscritti alle scuole stesse.

Art. 237 , relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente concernente la Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia:

a)

la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e stomatologia e' di due anni;

b)

gli insegnamenti della scuola sono cosi' ripartiti nei due anni del corso:

1° anno:

Clinica e patologia stomatologica;

Odontoiatria conservatrice;

Ortognatodonzia;

Protesi fissa e odontotecnica;

Protesi mobile e odontotecnica;

Embriologia, anatomia e istologia orale;

Fisiologia orale;

Anestesiologia e chirurgia dentale;

Anatomia e istologia patologica;

Microbiologia e igiene orale;

Radiologia dentale:

Materiali in odontostomatologia;

2° anno:

Clinica e patologia stomatologica

Odontoiatrica conservatrice;

Ortognatodonzia;

Protesi fissa e odontotecnica;

Protesi mobile e odontotecnica;

Chirurgia orale;

Paradontologia;

Radiologia stomatologica;

Metallurgia;

c)

durante gli anni del corso saranno tenute anche lezioni di carattere complementare su argomenti di Patologia medica, di Pediatrica di Dermosifilopatica, di Otorinolaringoiatria, di Oculistica e di Medicina legale;

d)

alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state soggetto di insegnamento;

e)

per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e Stomatologia l'allievo dovra' sostenere una discussione sopra un caso clinico della specialita' oltre la discussione, dinanzi all'apposita Commissione, di una tesi scritta;

f)

durante i due anni di corso gli allievi hanno l'obbligo di frequentare gli ambulatori ed i reparti della Clinica odontoiatrica.

Art. 243 , relativo alla Scuola di specializzazione in Igiene annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e abrogato e sostituito dal seguente concernente la Scuola di specializzazione in Igiene e Sanita' pubblica:

a)

la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma in Igiene e Sanita' pubblica e' di due anni;

b)

gli insegnamenti della Scuola nei due anni di corso sono cosi' suddivisi:

1° anno:

Igiene generale e speciale;

Elementi di statistica demografica

Statistica sanitaria;

Organizzazione sanitaria nazionale ed internazionale

Legislazione sanitaria;

Microbiologia e parassitologia;

Etiologia, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive contagiose;

Istologia normale e patologica

Tecnica delle autopsie e delle biopsie;

Patologia, e clinica, delle malattie infettive;

2° anno:

Igiene generale e speciale;

Chimica, fisica e microscopia applicata all'igiene;

Etiologia, epidemiologia e profilassi delle malattie sociali;

c)

oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni gli allievi devono frequentare come interni l'Istituto di igiene;

d)

alla fine di ciascun corso l'allievo deve sostenere una prova scritta su un tema che abbracci i punti fondamentali dell'insegnamento annuo, una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, una prova pratica consistente nella, lettura, e discussione di preparati in manualita' tecniche e dimostrative;

e)

nel secondo anno saranno tenuti i turni di addestramento presso Uffici sanitari, Laboratori provinciali, Dispensari antitubercolari, Centrale del latte, Ospedali, Ambulatori ecc.;

f)

alla fine del corso l'allievo dovra' sostenere un esame finale riassuntivo e discutere una tesi.

Saranno ammessi al corso solo coloro che hanno superato una prova di ammissione per titoli ed esami.

Dopo l'art. 250 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in Chirurgia toracica ed in Fisio-chinesiterapia.

Art. 251. - Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica:

a)

possono ottenere l'iscrizione alla scuola previo esame di ammissione i laureati in Medicina e Chirurgia che siano in possesso della libera, docenza in Patologia speciale chirurgica e in Clinica chirurgica e del diploma di specialista in Chirurgia generale;

b)

il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche e di conferenze su argomenti speciali;

c)

gli insegnamenti sono i seguenti:

1° anno:

Embriologia;

Anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi toracici in esso contenuti;

Anatomia patologica del torace e degli organi toracici;

Fisiologia e fisiopatologia degli organi toracici;

Principi di anestesia e rianimazione in Chirurgia toracica;

2° anno:

Patologia dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio e del mediastino;

Semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio e del mediastino;

Terapia chirurgica

Tecnica operatoria.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di dodici per ciascun anno di corso;

d)

gli esami di profitto dovranno essere dati alla fine del primo e del secondo anno;

e)

alla fine del corso l'iscritto dovra' presentare una dissertazione scritta su argomenti di Chirurgia toracica e sostenerne la relativa discussione.

Art. 252. - Scuola di specializzazione in Fisio-chinesiterapia:

a)

possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione i laureati in Medicina e Chirurgia;

b)

la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Fisio-chinesiterapia e' di due anni;

c)

gli insegnamenti sono cosi' suddivisi nei due anni di corso:

1° anno:

Anatomia degli organi di movimento;

Patologia degli organi di movimento in rapporto alla rieducazione funzionale;

Terapia radiante;

Elettroterapia;

Idroterapia e balneoterapia;

2° anno:

Neurologia;

Rieducazione motoria e riabilitazione;

Ginnastica medica;

Massoterapia;

Terapia di movimento e meccanoterapia;

Termoterapia;

Rieducazione motoria, dell'apparato respiratorio;

d)

il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di quindici per ciascun anno di corso;

e)

al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame teorico-pratico sulle materie oggetto di insegnamento;

f)

al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovra' sostenere davanti all'apposita.

Commissione la discussione di una tesi di laurea, su argomento attinente la, specialita';

g)

durante i due anni di corso gli allievi sono tenuti a frequentare come interni la Clinica ortopedica;

h)

coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista in Ortopedia e Traumatologia potranno ottenere il diploma, di specialista in Fisio-chinesiterapia con un ulteriore anno di studio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 11 - VILLA

Art. 1

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.