DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1963, n. 650

Type DPR
Publication 1963-04-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto canonico;

Diritto della navigazione.

Art. 13 , relativo alla propedeuticita' del corso di laurea in giurisprudenza: il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente iscritto al corso di laurea in giurisprudenza non puo' sostenere gli esami di "Diritto civile", di "Diritto commerciale" e di "Diritto del lavoro" se non ha superato l'esame di "Istituzioni di diritto privato", gli esami di "Diritto romano" e di "Storia del diritto italiano" se non ha superato gli esami di "Istituzioni di diritto romano" e di "Storia del diritto romano", l'esame di "Scienza delle finanze e diritto finanziario" se non ha superato l'esame di "Economia politica", gli esami di "Diritto amministrativo" e di "Diritto del lavoro" se non ha superato l'esame di "Diritto costituzionale".

Art. 23 , relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Lettere e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Letteratura delle tradizioni popolari", e' soppresso ed in sua sostituzione e' istituito l'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 aprile 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

Corte dei conti, addi' 8 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 16. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto canonico; Diritto della navigazione. Art. 13, relativo alla propedeuticita' del corso di laurea in giurisprudenza: il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente iscritto al corso di laurea in giurisprudenza non puo' sostenere gli esami di "Diritto civile", di "Diritto commerciale" e di "Diritto del lavoro" se non ha superato l'esame di "Istituzioni di diritto privato", gli esami di "Diritto romano" e di "Storia del diritto italiano" se non ha superato gli esami di "Istituzioni di diritto romano" e di "Storia del diritto romano", l'esame di "Scienza delle finanze e diritto finanziario" se non ha superato l'esame di "Economia politica", gli esami di "Diritto amministrativo" e di "Diritto del lavoro" se non ha superato l'esame di "Diritto costituzionale". Art. 23, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Lettere e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Letteratura delle tradizioni popolari", e' soppresso ed in sua sostituzione e' istituito l'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari".

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato Corte dei conti, addi' 8 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 16. - VILLA

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