DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 659
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 18 settembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli artt. 63 secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Siderurgia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 24. - VILLA
Convenzione professore per Siderurgia facolta' Ingegneria Genova- art. 1
Repertorio n. 154 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Siderurgia" presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantadue, a questo di diciotto del mese di settembre, nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi 5, innanzi a me, dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 8 marzo 1962; prof. dott. Ernesto Manuelli di Enrico, da Roma, presidente e amministratore delegato della Societa' finanziaria siderurgica "Finsider", espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera, in data 19 aprile 1962, del Comitato esecutivo della predetta Societa' i quali, dando esecuzione a precedenti accordi. Premesso che il Comitato esecutivo della Societa' finanziaria siderurgica "Finsider", nell'intento di contribuire al miglioramento della formazione dei tecnici nel campo della metallurgia del ferro, e tenuto conto del numero e dell'importanza degli stabilimenti siderurgici e delle direzioni di gruppi di aziende che gravitano nella regione ligure, e' venuto nella determinazione di assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della Siderurgia; che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, n. 1345, e' stato incluso nello statuto dell'Universita' degli studi di Genova, per il corso di laurea in Ingegneria, l'insegnamento di Siderurgia; che il Consiglio della Facolta' di Ingegneria e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Genova, nell'ambito della rispettiva competenza, hanno esaminato e approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione di un posto di professore di ruolo; tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Genova, e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di ingegneria, e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Siderurgia.
Convenzione professore per Siderurgia facolta' Ingegneria Genova- art. 2
Art. 2. La Societa' finanziaria siderurgica "Finsider" si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali e anticipate, all'Universita' degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di Siderurgia di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire 3.800.000 (tre milioni ottocentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.
Convenzione professore per Siderurgia facolta' Ingegneria Genova- art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia e indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di Siderurgia, di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Societa' finanziaria siderurgica "Finsider" si obbliga ad aumentarla il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di lire 3.800.000.
Convenzione professore per Siderurgia facolta' Ingegneria Genova- art. 4
Art. 4. La Societa' finanziaria siderurgica "Finsider" si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire 760.000 (settecentosessantamila), pari cioe' al venti per cento degli assegni fissi spettanti al titolare, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione e anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. La Societa' finanziaria siderurgica "Finsider" si obbliga poi ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto a eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere imposti a favore dei professori universitari.
Convenzione professore per Siderurgia facolta' Ingegneria Genova- art. 5
Art. 5. L'Universita', degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della siderurgia, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare in conto entrate del Tesoro; b) versare annualmente allo Stato la somma di lire 760.000 che le verra' corrisposta dalla Societa' finanziaria siderurgica "Finsider", in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di Siderurgia la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo saranno versate in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro sullo stato di previsione del bilancio dello Stato.
Convenzione professore per Siderurgia facolta' Ingegneria Genova- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo a in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di Siderurgia si intendera' senz'altro soppresso e il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione professore per Siderurgia facolta' Ingegneria Genova- art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni, a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Genova del professore titolare della cattedra di Siderurgia, e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore per Siderurgia facolta' Ingegneria Genova- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova sara' registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, scritto da persona di mia fiducia su sei facciate e 11 righe di questa facciata, viene letto dai comparenti che lo approvano, perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: CARLO CERETI, in detta qualita' Ernesto MANUELLI Mario ALBURNO, rogante Genova, Genova, addi' 30 settembre 1962 Registrato addi' 1 ottobre 1962 Atti pubblici Genova, mod. 71 M.E. n. 2360 - Gratis.
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