DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 668

Type DPR
Publication 1963-03-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Sociologia giuridica;

Giustizia amministrativa.

Art. 137. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di architettura sono aggiunti i seguenti:

Istituto di ricerca urbanologica e di tecnica della pianificazione;

Istituto di Metodologia architettonica;

Istituto di Architettura degli interni, e arredamento;

Istituto di Edilizia.

L'articolo 144, relativo alla abbreviazione del corso di studi in Architettura per i provenienti dal cessato corso di Architettura delle Accademie di belle arti, e' abrogato con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 26 - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Sociologia giuridica; Giustizia amministrativa. Art. 137. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di architettura sono aggiunti i seguenti: Istituto di ricerca urbanologica e di tecnica della pianificazione; Istituto di Metodologia architettonica; Istituto di Architettura degli interni, e arredamento; Istituto di Edilizia. L'articolo 144, relativo alla abbreviazione del corso di studi in Architettura per i provenienti dal cessato corso di Architettura delle Accademie di belle arti, e' abrogato con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 26 - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.