DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1963, n. 670
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951:
Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia, atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di assicurare il fabbisogno nazionale di zuccheri e melassi e la conseguente opportunita' di facilitare l'introduzione di quantitativi eccedenti quelli originariamente previsti agli effetti della compilazione dello stato di previsione dell'entrata, mediante modificazione del regime daziario dei prodotti stessi;
Ritenuto che il provvedimento apportera' quindi unicamente un lieve aumento del gettito dei diritti accessori all'importazione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 933, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 giugno 1963, gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01), sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria: a) nei limiti di un contingente di tonnellate 130.000, per tutte le provenienze; b) nei limiti di un contingente di tonnellate 20.000, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita', economica europea scortate dai certificati prescritti.
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 giugno 1963, e' sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi, anche decolorati, altri, non nominati (voce di tariffa 17.03-B-IV).
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 77 - VILLA
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