LEGGE 2 marzo 1963, n. 674

Type Legge
Publication 1963-03-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 33 della Convenzione stessa.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione

Convenzione relativa ai danni causati a terzi alla superficie da aeromobili stranieri con Atto finale e allegati (Roma, 7 ottobre 1962). CONVENTION RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSES AUX TIERS A LA SURFACE PAR DES AERONNES ETRANGERS Parte di provvedimento in formato grafico

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