LEGGE 2 marzo 1963, n. 674
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 33 della Convenzione stessa.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione relativa ai danni causati a terzi alla superficie da aeromobili stranieri con Atto finale e allegati (Roma, 7 ottobre 1962). CONVENTION RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSES AUX TIERS A LA SURFACE PAR DES AERONNES ETRANGERS Parte di provvedimento in formato grafico
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