DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1963, n. 677

Type DPR
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduti il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 21 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 1 marzo 1962, nonche' l'annesso atto aggiuntivo in data 27 giugno 1962, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Gerontologia" della Facolta' di medicina e chirurgia del l'Universita' di Firenze.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.

Art. 3

I contributi annui a carico delle Societa' FarmItalia, Carlo Erba e Lepetit di Milano vengono determinati in lire 2.406.000 (duemilioniquattrocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 180.000 (quattrocentottantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' degli studi di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SEGNI GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 80. - VILLA

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-art. 1

Repertorio n. 525 Convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Gerontologia" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA nel mese di marzo, in Firenze in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Universita' di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettorale del 1 luglio 1959, sono comparsi i signori: Arch. prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, n. 4, nella sua qualita', di rettore dell'Universita' degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione e del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 15 dicembre 1961 che si allega sotto la lettera "A"; Pardini dott. Vincenzo, nato a Lucca l'11 gennaio 1903, e domiciliato a Firenze, viale Morgagni n. 59, nella sua qualita' di direttore della Societa' Farmaceutici Italia - filiale di Firenze, delegato stipulazione della presente convenzione dalla Societa' Farmaceutici Italia stessa con procura speciale in data 27 luglio 1961 che si allegato sotto lettera "B"; Gherardi dott. Antonio, nato a Vergato (Bologna), il 4 maggio 1903, e domiciliato a Milano via Imbonati, 24, quale rappresentante della Societa' "Carlo Erba" Milano, delegato alla stipulazione della presente convenzione dalla Societa' Carlo Erba stessa con procura speciale in data 13 settembre 1961, che si allega sotto la lettera "C"; Lorenzi dott. Amilcare Enrico nato a Firenze, il 22 maggio 1923, e domiciliato a Firenze, via Cavour, 108, quale i rappresentate della Societa' Lepedit; di di Milano, delegato alla stipulazione della presente convenzione dalla Societa' Lepetit stessa, con procura speciale in data 21 settembre 1961, che si allega sotto la lettera "D"; della cui identita' personale io, ufficiale rogante sono certo, con il mio consenso rinunciano espressamente alla presenza di testimoni. Premesso che la Societa' Farmaceutici Italia (FarmItalia) di Milano, la Societa' Carlo Erba di Milano, e la Societa' Lepetit di Milano, sono venute nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di Gerontologia, dell'Universita' degli studi di Firenze; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, udito anche il parere della Facolta' di medicina e chirurgia del Senato accademico, ha esaminato ed approvato nella seduta del 15 dicembre 1961 nell'ambito della sua competenza, la proposta per la sostituzione mediante convenzione del suddetto posto di assistente ordinario ed ha autorizzato il rettore alla stipula della presente convenzione. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. - Presso l'Universita' degli studi di Firenze e' istituito con le norme dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di Gerontologia.

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-art. 2

Art. 2. - Le Societa' FarmItalia di Milano Carlo Erba di Milano e Lepetit di Milano si obbligano a versare all'Universita' degli studi di Firenze, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.600.000 (un milione seicentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente ordinario universitario.

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-art. 3

Art. 3. - Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennita' di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, gli enti contraenti di cui in premessa si obbligano ad aumentare il loro contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento del posto avra' superato la spesa annua di L. 1.600.000 un milione seicentomila).

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-art. 4

Art. 4. - Le Societa' FarmItalia di Milano, Carlo Erba di Milano, e Lepetit di Milano si obbligano inoltre a versare alla Universita' degli studi di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma pari al 20% del contributo per il mantenimento del posto di assistente, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo della durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Le predette Societa' si obbligano ad aumentare proporzionalmente della somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta percentuale dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-art. 5

Art. 5. - L'Universita' degli studi di Firenze si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di "Gerontologia" compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario; b) versare annualmente allo Stato la percentuale di cui all'art. 4 che gli verra' corrisposta dalla predetta Societa' in esecuzione e per gli effetti di cui al medesimo art. 4 della presente convenzione.

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-art. 6

Art. 6. - La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza e alte successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se non venga aumentato il contributo di cui all'art. 4 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; d) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i quattro casi suddetti il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di "Gerontologia" si intendera' senz'altro soppresso e il titolare del posto medesimo cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-art. 7

Art. 7. - La presente convenzione avra' vigore per dieci anni a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto di assistente ordinario presso la cattedra di Gerontologia" della Universita' degli studi di Firenze e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-art. 8

Art. 8. - La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Firenze, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 5, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art5), e del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Universita' degli studi di Firenze. Non si da' lettura dei quattro allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di numero tre fogli di carta uso bollo scritti su otto pagine intere e righe undici della nona pagina. F.to: A. GHERARDI F.to: Gian Gualberto ARCHI F.to: Vincenzo PARDINI F.to: Amilcare Enrico LORENZI F.to: Tullio GALLO Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 14 marzo 1962 al n. 711, vol. 89. Esatte lire gratis.

Convenzione assistente cattedra Gerontologia medicina Universita' Firenze-Atto Aggiuntivo

Repertorio n. 532 Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata addi' 1 marzo 1962, tra le Societa' farmaceutiche "FarmItalia" "Lepetit" e "Carlo Erba" di Milano e l'Universita' degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Gerontologia" della Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue e questo di ventisette del mese di giugno in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale 1 luglio 1950, senza l'assistenza di testimoni, avendone le parti con me d'accordo rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco n. 4, nella sua qualita' di rettore pro-tempore dell'Universita' degli studi di Firenze; Pardini dott. Vincenzo, nato a Lucca l'11 gennaio 1903, e domiciliato a Firenze, viale Morgagni, 59, nella sua qualita' di direttore della Societa' Farmaceutici Italia - Filiale di Firenze; Gherardi dott. Antonio, nato a Vergato (Bologna), il 4 maggio 1903, e domiciliato a Milano, via Imbonati, 24, quale rappresentante della Societa' "Carlo Erba" di Milano; Lorenzi dott. Amilcare Enrico, nato a Firenze, il 22 gennaio 1923, e domiciliato a Firenze, via Cavour, 108, quale rappresentante della Societa' Lepetit di Milano. Premesso che tra l'Universita' degli studi di Firenze e le case farmaceutiche "FarmItalia", "Carlo Erba" e "Lepetit" di Milano Archi, di rettore dell'Universita' degli studi di Firenze dottor Vincezo Pardini, direttore della Societa' Farmaceutici Italia filiale di Firenze, dott. Antonio Gherardi, rappresentante della Societa' "Carlo Erba" di Milano, e dott. Amilcare Enrico Lorenzi rappresentante della Societa' Lepetit di Milano, e' stata stipulata il 1 marzo 1962, in Firenze, apposita convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di Gerontologia della Facolta' di medicina e chirurgia, a rogito di sottoscritto funzionario e registrata a Firenze (Atti civili) addi' 14 marzo 1962, al n. 711, vol. 89 (gratis); che il Ministro per la pubblica istruzione con nota del 4 aprile 1962, n. 3193, ha comunicato di ritenere utile che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 16, che reca modifiche alle retribuzioni del personale assistente di ruolo, sia variato l'importo del costo medio del posto di assistente di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 nella stipulata cui convenzione, da L. 1.600.000 (un milione e seicentomila) a lire 2.400.000 (due milioni quattrocentomila); che le predette Societa' hanno accettato come da lettera impegno di cui si allega copia sotto le lettere "A", "B" e "C", la maggiore spesa indicata e che pertanto si rende necessario apportare la variazione ai predetti articoli 2 e 3; Tutto cio' premesso i comparenti della cui identita' personale e piena capacita' giuridica in funzione rogante sono certo, nella qualita' convengono e stipulano quanto appresso: Gli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata in Firenze il 1 marzo 1962, registrata a Firenze (Atti civili) addi' 14 marzo 1962, al n. 711, vol. 89 (gratis), sono cosi' modificati: Art. 2. - Le Societa' FarmItalia di Milano, Carlo Erba di Milano e Lepetit di Milano, si obbligano a versare all'Universita' degli studi di Firenze, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente ordinario universitario. Art. 3. - Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento, economico riunito, (stipendio, aggiunta di famiglia e indennita' di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art 2, gli enti contraenti di cui in premessa si obbligano ad ammontare il loro contributi nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' della data di effettiva concessione di miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento del posto avra' superato la spesa annua di L. 2.400.000 (due milioniquattrocentomila). Il presente atto e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 53 delle leggi sulla istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perche' stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Firenze. Esso consta di pagine cinque e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta uso bollo, che scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mio pugno, viene da me letto ai comparenti che lo approvano con me, funzionario rogante, a norma di legge. F.to: Giovanni Gualberto ARCHI F.to: Antonio GHERARDI F.to: Amilcare LORENZI F.to: Vincenzo PARDINI F.to: Tullio GALLO Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 16 luglio 1962 al n. 68, vol. A. Esatte lire gratis.

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