DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 701
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro, per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 1 ottobre 1962 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica e traumatologica" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 3
I contributi annui a carico del Pio Istituto "Santa Corona" di Milano, vengono, determinati in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' degli studi di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia i contributi di cui al prededente art. 3, da destinarsi al trattamento al titolare del posto stesso. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengono meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1963 SEGNI GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 5. - VILLA
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 1
Repertorio n. 323 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino ed il Pio Istituto "Santa Corona" di Milano, per la istituzione di un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di "Clinica ortopedica" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue, addi' primo di mese di ottobre il Torino, nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi, 8, innanzi a me, dott. Adolfo Lolli direttore di sezione presso la Universita' degli studi di Torino, delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e ricevere in conformita' al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria, omessa la presenza dei testimoni avendovi in parte rinunciato con il mio consenso personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, quale rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, e in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Universita' di Torino in data rispettivamente del 17 marzo 1961 e 13 aprile 1962, deliberazioni che per estratto autentico si allegano sub A) e B); On. Gennai Tonietti Erisia, nata a Rio Marina il 5 luglio 1900 e residente in Milano, presidente del Pio Istituto "Santa Corona", avente la sede in Milano, corso Italia n. 52, assistita dal segretario generale avv. Vittorino Clemente, la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualita' di presidente del Pio Istituto "Santa Corona" di Milano, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del detto Ente, rispettivamente in data 14 marzo 1961, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano in data 4 settembre 1961 e in data 2 aprile 1962, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano in data 21 maggio 1962, deliberazioni che per estratto autentico si allegano sotto le lettere C) e D) Premesso: a) che il Pio Istituto "Santa Corona" di Milano e la Universita' degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'utilita' di dare incremento alla attivita' clinica ed assistenziale della specialita' ortopedica svolta nella Universita' degli studi di Torino; b) che, per la realizzazione del fine sopra specificato, si rende necessaria la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di Clinica ortopedica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico della Universita' degli studi di Torino e il Consiglio di amministrazione della stessa, con deliberazioni rispettivamente in data 18 febbraio 1961; 8 marzo 1961; 17 marzo 1961; 13 aprile 1962, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, del posto anzidetto di assistente tutto cio' premesso i sopracitati signori, della cui personale identita' e piena capacita giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli assegnati a detta Facolta', da destinare alla cattedra di Clinica ortopedica. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 e dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16, contenenti le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 2
Art. 2. Il Pio Istituto "Santa Corona" con sede in Milano, corrispondera' alla Universita' degli studi di Torino, a decorrere dalla data della nomina del titolare del posto stesso, in due rate semestrali anticipate, la somma annua di L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il finanziamento di detto posto di assistente ordinario. Il Pio Istituto "Santa Corona" corrispondera' inoltre alla Universita' degli studi di Torino oltre a quanto indicato nel comma precedente, l'ulteriore somma di L. 320.000 (trecentoventimila), annue, pari al 20% del contributo di L. 1.600.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 3
Art. 3. L'Universita' degli studi di Torino, in dipendenza della Istituzione del posto di cui all'art. 1, ed in esecuzione degli accordi sopra citati, versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di Clinica ortopedica, nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dalla seconda parte del precedente art. 2 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 4
Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennita' varie) dell'assistente titolare del posto convenzionato di cui all'art. 1 dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2 (prima parte, indicato in L. 1.600.000 annue), il Pio Istituto "Santa Corona" versera' tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto, ed aumentera' proporzionalmente la somma da versare all'Universita' degli studi di Torino a norma della seconda parte del precedente art. 2. Tali aumenti decorreranno dal giorno nel quale si e' determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 5
Art. 5. Il Pio Istituto "Santa Corona" mettera' a disposizione dell'Istituto di clinica ortopedica della Universita' degli studi di Torino, presso i propri Istituti ospedalieri i Santa Corona - di Pietra Ligure un reparto per il ricovero di malati ortopedici e traumatologici, per scopi clinici e didattici. L'Universita' degli studi di Torino assicurera', per la durata della convenzione, il servizio di un assistente presso il reparto ortopedico universitario degli Istituti ospedalieri "Santa Corona" di Pietra Ligure (Savona).
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina dei titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario e si intendera' tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 7
Art. 7. Qualora in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto, o la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la Facolta' di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto della istituzione del posto di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e delle ricerche nel campo della ortopedia, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verra' senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 8
Art. 8. La presente convenzione si intende subordinata alla approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica medicina Torino- art. 9
Art. 9. Il presente atto, stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962 n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1962, n. 199). Richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed, a conferma, meco lo sottoscrivono. Il presente atto redatto in un originale ed una copia per l'uso della parte consta di fogli due e facciate otto ed e' stato scritto da persona di mia fiducia. Non si da' lettura dei quattro allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Firmato in originale: Erisia GENNAI TONIETTI; Mario ALLARA; Vittorino CLEMENTE; Adolfo LOLLI, ufficiale rogante. Registrato a Torino il 3 ottobre 1962 al n. 752, vol. 29. Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: Gratis. La presente copia redatta in carta libera per uso amministrativo e' conforme all'originale conservato in atti ed e' firmata in ogni singolo foglio. E' omessa la trascrizione degli allegati che in copia autentica vengono acclusi in fascicolo a parte. Torino, addi' 10 ottobre 1962 L'ufficiale rogante: Adolfo LOLLI
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