DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 752

Type DPR
Publication 1963-03-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 1 ottobre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica ortopedica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 49. - VILLA

Convenzione professore Clinica Ortopedica e traumatologia medicina Torino- art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino ed il Pio istituto Santa Corona di Milano per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica e traumatologica presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue, addi' primo del mese di ottobre in Torino, nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione presso la Universita' degli studi di Torino, delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e ricevere in conformita' al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli atti e contratti in forma pubblica per conto della Amministrazione universitaria, omessa la presenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, n. 11, quale rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, e in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Universita' di Torino in data rispettivamente del 17 marzo 1961 e 15 dicembre 1961, deliberazioni che per estratto autentico si allegano sub A) e B); on. Gennai Tonietti Erisia, nata a Rio Marina il 5 luglio 1900 e residente in Milano, presidente del Pio istituto Santa Corona, avente la sede in Milano, corso Italia n. 52, assistita dal segretario generale avv. Vittorio Clemente, la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualita' di presidente del Pio istituto Santa Corona di Milano, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del detto Ente, rispettivamente in data 14 marzo 1961, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura, di Milano in data 4 settembre 1961 e in data 27 novembre 1961, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano in data 15 gennaio 1962, deliberazioni che per estratto autentico si allegano sotto le lettere C) e D); Premesso a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e successive modificazioni, prevede, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento complementare con esame obbligatorio di clinica ortopedica, e che, per ragioni di evidente opportunita', si rende necessario istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che il Pio istituto Santa Corona di Milano ha assunto l'iniziativa di finanziare il posto predetto; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 18 febbraio 1961, 8 marzo 1961, 17 marzo 1961 e 15 dicembre 1961 hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di detto posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della clinica ortopedica; Tutto cio' premesso i sopracitati signori, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Torino e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico della legge sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica.

Convenzione professore Clinica Ortopedica e traumatologia medicina Torino- art. 2

Art. 2. Il Pio Istituto Santa Corona, con sede in Milano, corso Italia, n. 52, corrispondenti alla Universita' di Torino, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, in due rate semestrali anticipate, la somma di annue L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) per il finanziamento di detto posto di professore di ruolo. Inoltre corrispondera' alla Universita' degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nel comma precedente, l'ulteriore somma di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.200.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. Il Pio istituito si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo, previsto dal successivo art. 4. Il Pio istituto Santa Corona mette a disposizione dell'Istituto di clinica ortopedica dell'Universita' di Torino, presso i propri Istituti ospedalieri Santa Corona di Pietra Ligure, un reparto per il ricovero di malati ortopedici e traumatologici per scopi clinici e didattici, che assumera' la seguente denominazione: "Universita' degli studi di Torino - Clinica ortopedica Santa Corona".

Convenzione professore Clinica Ortopedica e traumatologia medicina Torino- art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Torino versera' annualmente allo Stato, in dipendenza della istituzione del posto di cui all'art. 1, ed in esecuzione degli accordi sopra citati, l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di professore di ruolo assegnato alla cattedra di clinica ortopedica, nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 2, comma secondo, per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Convenzione professore Clinica Ortopedica e traumatologia medicina Torino- art. 4

Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita ed indennita' varie) del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica. di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2, indicato in L. 3.200.000 annue, il Pio istituto Santa Corona di Milano, versera' tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto ed aumentera' proporzionalmente la somma da versare all'Universita' degli studi di Torino a norma del secondo comma del precedente art. 2. Gli aumenti previsti nel presente articolo decorreranno dal giorno nel quale si e' determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto.

Convenzione professore Clinica Ortopedica e traumatologia medicina Torino- art. 5

Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni venti a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di professore di ruolo, e si intendera' tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione professore Clinica Ortopedica e traumatologia medicina Torino- art. 6

Art. 6. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto, o la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la facolta' di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto dell'istituzione del posto di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e delle ricerche nel campo della ortopedia e della traumatologia, il posto di professore di ruolo di cui al precedente art. 1 verra' senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione - art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo della Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1962, n. 199). Richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a conferma, meco lo sottoscrivono. Il presente atto redatto in un originale ed una copia per l'uso della parte consta di fogli due e facciate sette ed e' stato scritto da persona di mia fiducia. Non si da' lettura dei quattro allegati perche' le parti, con il mio consenso vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza. Firmato in originale: Erisia GENNAI TONIETTI Mario ALLARA Vittorino CLEMENTE Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino il 3 ottobre 1962 al n. 751, vol. 29, Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: Gratis.

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