DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 792
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il rapporto informativo per il rettore di convitto nazionale e' compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per la direttrice di educandato femminile dello Stato e' compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per il vice rettore di convitto nazionale, e' compilato dal rettore e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per la vice direttrice di educandato femminile dello Stato e' compilato dalla direttrice e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo e il giudizio complessivo per il vice rettore aggiunto di convitto nazionale sono formulati dal rettore.
Art. 2
Per l'impiegato appartenente al ruolo organico unico della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, il rapporto informativo e' compilato dal rettore o dalla direttrice, i quali esprimono anche il giudizio complessivo, salvo quanto disposto dal comma seguente. Il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica superiore a primo ragioniere economo e' formulato dal provveditore agli studi.
SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte, dei conti, addi' 4 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 65. - VILLA
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