DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1963, n. 801
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1961, n. 1471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 24 gennaio 1962, che determina in complessive 203 unita' la nuova pianta organica degli operai permanenti della Zecca;
Considerato che occorre provvedere per comprovate esigenze di lavoro della Zecca medesima aventi carattere permanente, ad annientare di 20 unita' la dotazione organica di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 90;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
La dotazione organica degli operai permanenti della Zecca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, e' aumentata, ai sensi dello art. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90, di complessive venti unita' cosi' ripartite: Capi operai (coefficiente 193) n. 1; 1° categoria specializzati (coefficiente 167) n. 7; 2ª categoria qualificati (coefficiente 157) n. 5; 3ª categoria comuni (coefficiente 151) n. 7.
SEGNI FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 79. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.