LEGGE 2 marzo 1963, n. 806
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i segenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: 1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; 2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; 3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, al disposto dell'articolo 65 della Convenzione C.I.V., dell'articolo 66 della Convenzione C.I.M. e dell'articolo IV del Protocollo.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Allegato 1
ALLEGATO 1 Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) Parte di provvedimento in formato grafico
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