LEGGE 2 marzo 1963, n. 806

Type Legge
Publication 1963-03-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i segenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: 1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; 2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; 3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, al disposto dell'articolo 65 della Convenzione C.I.V., dell'articolo 66 della Convenzione C.I.M. e dell'articolo IV del Protocollo.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Allegato 1

ALLEGATO 1 Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) Parte di provvedimento in formato grafico

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