DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 807

Type DPR
Publication 1963-04-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090.

modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Sociologia;

Storia dei partiti politici;

Storia delle costituzioni;

Scienza della opinione pubblica;

Storia dell'economia.

Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 25. - E' annesso alla Facolta' di Economia e commercio l'istituto di Statistica.

Art. 26. - I gabinetti di Archeologia e di Storia dell'arte medioevale e moderna, annessi alla Facolta' di Lettere e filosofia, cambiano denominazione in:

Istituto di Archeologia;

Istituto di Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di "Filologia iranica" e di "Storia orientale antica".

Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Filosofia della storia".

Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di "Psicologia dell'eta' evolutiva".

Art. 48. - E' modificato nel senso che l'istituto di Botanica, annesso alla Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali cambia denominazione in quella di "Istituto di Botanica e orto Botanico".

Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Anatomia vegetale;

Farmacologia;

Fisiologia umana.

Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Anatomia vegetale;

Farmacologia;

Fisiologia umana;

Scienza dell'alimentazione;

Istologia patologica.

Dopo l'ultimo comma delle norme relative allo stesso corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente:

Lo studente fornito di altra laurea, che chiede la iscrizione al corso di laurea in Scienze biologiche, deve ripetere la frequenza e l'esame di ogni materia fondamentale che sia stata sostenuta come complementare nella laurea di provenienza. La tesi di laurea deve essere scelta in uno dei laboratori biennali diverso da quelli in cui e' stata elaborata la tesi per il conseguimento della laurea precedente. Il candidato prima di presentarsi a sostenere l'esame di laurea e' tenuto a sostenere un colloquio di cultura generale con indirizzo biologico. Lo studente non puo' sostenere l'esame di Anatomia comparata se prima non ha sostenuto quello di Zoologia e di istologia ed embriologia; ne' quello di Chimica biologica se prima non ha superato quelli di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica; ne' quello di Botanica e Zoologia se prima non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica.

Gli esami di Zoologia e di Botanica biennali debbono essere sostenuti alla fine del corso come esame unico.

Art. 63. - E' modificato nel senso che l'istituto di Biochimica applicata, annesso alla Facolta' di Farmacia cambia denominazione in quella di: "Istituto di Biochimica applicata e di Chimica organica".

Art. 115. - Agli insegnamenti del primo anno della Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro e' aggiunto quello di "Psicologia individuale e sociale del lavoro".

Art. 119. - Agli insegnamenti del terzo anno della Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia, annessa alla Facolta' di Medicina e Chirurgia e' aggiunto quello di "Ortopedia neo-natale".

Il titolo della Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio e' modificato in "Scuola di specializzazione in Malattie del rene, sangue e ricambio".

Gli articoli 137 e 138 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 137. - Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Malattie del rene, sangue e ricambio e' la laurea in Medicina e chirurgia la scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potra' essere superiore a quindici.

Art. 138. - Le materie di insegnamento sono:

1° anno:

Anatomia speciale;

Biochimica e fisiologia del ricambio;

Fisiopatologia sociale apparato uropoietico;

Fisiopatologia del sangue;

2° anno:

Fisiopatologia speciale del ricambio;

Anatomia e istologia patologica;

Tecnica e diagnostica di laboratorio;

Farmacologia e diagnostica di laboratorio;

Farmacologia speciale;

Clinica medica e terapia.

3° anno:

Semeiotica generale e speciale;

Diagnostica funzionale;

Radiologia;

Clinica medica e terapia.

Art. 141. - E' abrogato e sostituito dal seguente Alla fine del triennio gli studenti che avranno superato tutte le materie, prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie di insegnamento e conseguiranno il diploma con esame finale collegiale di tutta la Commissione, presieduta dal di - rettore, della Clinica medica. Il diploma avra' per titolo: "Specializzazione in malattie del rene, sangue e ricambio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli; BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 96. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090. modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: Sociologia; Storia dei partiti politici; Storia delle costituzioni; Scienza della opinione pubblica; Storia dell'economia. Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo: Art. 25. - E' annesso alla Facolta' di Economia e commercio l'istituto di Statistica. Art. 26. - I gabinetti di Archeologia e di Storia dell'arte medioevale e moderna, annessi alla Facolta' di Lettere e filosofia, cambiano denominazione in: Istituto di Archeologia; Istituto di Storia dell'arte medioevale e moderna. Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di "Filologia iranica" e di "Storia orientale antica". Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Filosofia della storia". Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di "Psicologia dell'eta' evolutiva". Art. 48. - E' modificato nel senso che l'istituto di Botanica, annesso alla Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali cambia denominazione in quella di "Istituto di Botanica e orto Botanico". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Anatomia vegetale; Farmacologia; Fisiologia umana. Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Anatomia vegetale; Farmacologia; Fisiologia umana; Scienza dell'alimentazione; Istologia patologica. Dopo l'ultimo comma delle norme relative allo stesso corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente: Lo studente fornito di altra laurea, che chiede la iscrizione al corso di laurea in Scienze biologiche, deve ripetere la frequenza e l'esame di ogni materia fondamentale che sia stata sostenuta come complementare nella laurea di provenienza. La tesi di laurea deve essere scelta in uno dei laboratori biennali diverso da quelli in cui e' stata elaborata la tesi per il conseguimento della laurea precedente. Il candidato prima di presentarsi a sostenere l'esame di laurea e' tenuto a sostenere un colloquio di cultura generale con indirizzo biologico. Lo studente non puo' sostenere l'esame di Anatomia comparata se prima non ha sostenuto quello di Zoologia e di istologia ed embriologia; ne' quello di Chimica biologica se prima non ha superato quelli di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica; ne' quello di Botanica e Zoologia se prima non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica. Gli esami di Zoologia e di Botanica biennali debbono essere sostenuti alla fine del corso come esame unico. Art. 63. - E' modificato nel senso che l'istituto di Biochimica applicata, annesso alla Facolta' di Farmacia cambia denominazione in quella di: "Istituto di Biochimica applicata e di Chimica organica". Art. 115. - Agli insegnamenti del primo anno della Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro e' aggiunto quello di "Psicologia individuale e sociale del lavoro". Art. 119. - Agli insegnamenti del terzo anno della Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia, annessa alla Facolta' di Medicina e Chirurgia e' aggiunto quello di "Ortopedia neo-natale". Il titolo della Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio e' modificato in "Scuola di specializzazione in Malattie del rene, sangue e ricambio". Gli articoli 137 e 138 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 137. - Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Malattie del rene, sangue e ricambio e' la laurea in Medicina e chirurgia la scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potra' essere superiore a quindici. Art. 138. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia speciale; Biochimica e fisiologia del ricambio; Fisiopatologia sociale apparato uropoietico; Fisiopatologia del sangue; 2° anno: Fisiopatologia speciale del ricambio; Anatomia e istologia patologica; Tecnica e diagnostica di laboratorio; Farmacologia e diagnostica di laboratorio; Farmacologia speciale; Clinica medica e terapia. 3° anno: Semeiotica generale e speciale; Diagnostica funzionale; Radiologia; Clinica medica e terapia. Art. 141. - E' abrogato e sostituito dal seguente Alla fine del triennio gli studenti che avranno superato tutte le materie, prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie di insegnamento e conseguiranno il diploma con esame finale collegiale di tutta la Commissione, presieduta dal di - rettore, della Clinica medica. Il diploma avra' per titolo: "Specializzazione in malattie del rene, sangue e ricambio".

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli; BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1963

Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 96. - VILLA

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