DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 828

Type DPR
Publication 1963-05-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;. Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 51 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione presso la Facolta' di architettura della Scuola diretta a fini speciali in Scienze ed Arti grafiche. TITOLO IX Facolta' di architettura Scuola diretta a fini speciali in Scienze ed Arti grafiche. Art. 52. - La Scuola ha il fine di promuovere la cultura, le scienze applicate e l'arte nel campo della stampa al servizio dell'industria e di preparare i relativi docenti al servizio della Scuola. Art. 53. - La durata del corso di studi e' di due anni. Possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione tecnica o del diploma di scuola secondaria di primo grado unitamente a titoli specifici ritenuti idonei, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola, dal Consiglio di facolta'; nonche' gli stranieri in grado di dimostrare la conoscenza della lingua italiana, aventi titolo riconosciuto equipollente dal medesimo Consiglio della facolta'. Ogni anno e tempestivamente, Il Consiglio della facolta' di architettura determinera' il numero massimo degli studenti ammissibili al 1° corso. Saranno prescelti i richiedenti che risulteranno aver ottenuto le migliori votazioni per il conseguimento dei diplomi anzidetti. Art. 54. - L'anno accademico ha inizio e fine coincidenti con quelli della Facolta' di architettura del Politecnico di Torino. La domanda di iscrizione, in carta legale, diretta al rettore del Politecnico di Torino, deve essere corredata dai seguenti documenti: certificato di nascita, titoli di studio di cui all'art. 53 in originale, tre fotografie di cui una autenticata, quietanza comprovante il pagamento della prima rata delle tasse, soprattasse e contributi annui. Art. 55. - Il direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio della facolta' di Architettura e nominato dal rettore del Politecnico. Il Consiglio della scuola, presieduto dal preside della Facolta' di architettura, si compone del direttore della Scuola medesima e di tutti i professori designati a tenere i corsi prescritti. Gli insegnanti della Scuola, proposti dal Consiglio della Facolta' di architettura e nominati dal rettore, possono essere scelti tra: i professori ufficiali, i liberi docenti, gli aiuti ed assistenti della Facolta' di architettura o di altra Facolta', nonche' tra persone di riconosciuta competenza, anche fuori dell'ambito universitario. Art. 56. - Le materie di insegnamento sono: nel 1° anno: Fisica, Matematica (I quadrimestre per ciascuna); Merceologia nel campo della stampa; Cultura generale nel campo della stampa; Storia della scrittura; Disegno; Tipologia; nel 2° anno: Studio degli stampati; Economia; Tecniche della stampa; Meccanica; Composizione della stampa; Aziendologia nel campo della stampa. Sono inoltre prescritte esercitazioni pratiche anche in stabilimenti grafici da destinarsi. Art. 57. - I programmi di insegnamento vengono predisposti, di anno in anno, dal Consiglio della scuola e sottoposti alla approvazione del Consiglio della Facolta' di architettura. Il Consiglio della scuola determina anche l'orario dei corsi e delle esercitazioni. Art. 58. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata ogni quadrimestre al direttore della Scuola. Art. 59. - Per essere ammessi al secondo corso, gli iscritti debbono aver ottenuto tutte le attestazioni di frequenza e superato almeno quattro esami del primo corso. Art. 60. - Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma consistente in una monografia su argomento assegnato da docente della Scuola scelto dal candidato, ed in un colloquio gli iscritti dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami di tutti gli insegnamenti del biennio di studi ed aver compiuto con esito favorevole le determinate esercitazioni pratiche. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma in una delle due sessioni dell'anno scolastico seguente e per una sola volta. Non conseguendo la idoneita' al secondo esame, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 61. - Le Commissioni esaminatrici, nominate dal preside della Facolta' di architettura, su proposta del direttore della Scuola sono composte: per gli esami di profitto: dall'insegnante della materia, presidente, da un insegnante di materia affine e da un cultore della materia; per l'esame finale di diploma: dal preside della Facolta' di architettura, presidente; dal direttore della Scuola; da sei membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e da tre membri scelti fra i cultori della materia di insegnamento dei due anni di corso. Qualora il direttore della Scuola sia anche il preside della Facolta', i membri scelti fra gli insegnanti saranno sette. Art. 62. - Agli iscritti che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il "diploma in Scienze ed Arti grafiche". Art. 63. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: tassa annuale ai iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale di esami di profitto . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa per esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti possono usufruire durante il corso degli studi viene fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione del Politecnico. La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6000.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 giugno 1963

Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 108. - VILLA

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