DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 848

Type DPR
Publication 1963-05-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 29 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 136, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo e' approvato e modificato con i decreti sopraindicati. E' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 144 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di un corso di specializzazione in Viticoltura, ed Enologia annesso alla Facolta' di Scienze agrarie.

Art. 14. - Presso la Facolta' di Scienze agrarie e' istituito un corso di specializzazione in Viticoltura ed Enologia, intitolato al nome di "Federico Paulsen".

Il corso e' biennale e distinto in tre periodi:

1) prevalentemente teorico didattico dal 10 gennaio al luglio da, trascorrersi presso la Facolta' di agraria di Palermo;

2) di applicazione in Chimica enologica e microbiologica, dal 25 agosto al 15 febbraio, da trascorrersi presso il Centro sperimentale per l'industria enologica della Regione siciliana a Marsala;

3) di applicazione viticolo-enologica, dal 16 febbraio al 15 novembre, da trascorrersi presso l'Istituto regionale delle vite e del vino di Palermo.

Art. 146. - Le materie di insegnamento del corso di specializzazione sono distinte in due gruppi: fondamentali e complementari:

Sono fondamentali:

1) Viticoltura;

2) Industria, enologica;

3) Microbiologia enologica;

4) Meccanica applicata a una viticoltura ed alla enologia;

5) Costruzioni ed impianti enologici.

Sono complementari:

1) Malattie della vite;

2) Economia e contabilita' applicata alla viticoltura ed all'enologia;

3) Legislazione viticola enologica;

4) Economia del mercato.

Art. 147. - Il corso di specializzazione e' distinto dai normali corsi di laurea che si svolgono presso la Facolta'. Gli esami speciali per ciascuna materia si svolgono a norma degli ordinamenti vigenti.

Tutti gli insegnamenti sono conferiti per incarico della Facolta' secondo il vigente ordinamento universitario.

Art. 148. - Sono ammessi al corso di specializzazione i laureati in Scienze agrarie.

Il numero massimo degli allievi annualmente ammessi al corso e' di otto. Qualora il numero delle domande sia superiore al numero massimo ammesso, sara' data la preferenza agli aspiranti che abbiano riportato agli esami di laurea votazioni migliori o che abbiano particolari titoli nei riguardi delle finalita' del corso.

Gli stranieri possono essere ammessi in soprannumero sempre che abbiano titoli equipollenti.

Art. 149. - Il diploma di specialista e rilasciato agli iscritti in base:

1) alla regolare frequenza dei tre periodi del corso;

2) all'esito degli esami sostenuti alla fine del primo periodo per le materie fondamentali e del colloquio per quelle complementari;

3) ai giudizi emessi dal direttore del Centro per la industria enologica di Marsala e dal direttore dello Istituto regionale della vite e del vino, rispettivamente, dopo il secondo ed il terzo periodo;

4) all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi secondo le norme stabilite dai vigenti ordinamenti per il conferimento dei diplomi di specializzazione.

La Commissione esaminatrice e' composta da tutti i professori incaricati degli insegnamenti e presieduta dal direttore del corso che sara' designato dal Consiglio della Facolta' di Agraria dell'Universita' di Palermo.

Art. 150. - Il Consiglio direttivo del corso e' composto da tutti gli insegnanti del medesimo e dai direttori del Centro sperimentale per l'industria enologica di Marsala e dell'Istituto della vite e del vino di Palermo, presso i quali sara' tenuta la parte pratica del corso ed e' presieduto dal direttore del corso.

Esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e da' pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.

Per quanto riguarda le tasse a carico degli iscritti, il servizio di segreteria e quanto altro occorre al funzionamento del corso, sara' fatto riferimento a quanto previsto dagli ordinamenti in vigore nell'Universita'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 7. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 29 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 136, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo e' approvato e modificato con i decreti sopraindicati. E' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 144 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di un corso di specializzazione in Viticoltura, ed Enologia annesso alla Facolta' di Scienze agrarie. Art. 14. - Presso la Facolta' di Scienze agrarie e' istituito un corso di specializzazione in Viticoltura ed Enologia, intitolato al nome di "Federico Paulsen". Il corso e' biennale e distinto in tre periodi: 1) prevalentemente teorico didattico dal 10 gennaio al luglio da, trascorrersi presso la Facolta' di agraria di Palermo; 2) di applicazione in Chimica enologica e microbiologica, dal 25 agosto al 15 febbraio, da trascorrersi presso il Centro sperimentale per l'industria enologica della Regione siciliana a Marsala; 3) di applicazione viticolo-enologica, dal 16 febbraio al 15 novembre, da trascorrersi presso l'Istituto regionale delle vite e del vino di Palermo. Art. 146. - Le materie di insegnamento del corso di specializzazione sono distinte in due gruppi: fondamentali e complementari: Sono fondamentali: 1) Viticoltura; 2) Industria, enologica; 3) Microbiologia enologica; 4) Meccanica applicata a una viticoltura ed alla enologia; 5) Costruzioni ed impianti enologici. Sono complementari: 1) Malattie della vite; 2) Economia e contabilita' applicata alla viticoltura ed all'enologia; 3) Legislazione viticola enologica; 4) Economia del mercato. Art. 147. - Il corso di specializzazione e' distinto dai normali corsi di laurea che si svolgono presso la Facolta'. Gli esami speciali per ciascuna materia si svolgono a norma degli ordinamenti vigenti. Tutti gli insegnamenti sono conferiti per incarico della Facolta' secondo il vigente ordinamento universitario. Art. 148. - Sono ammessi al corso di specializzazione i laureati in Scienze agrarie. Il numero massimo degli allievi annualmente ammessi al corso e' di otto. Qualora il numero delle domande sia superiore al numero massimo ammesso, sara' data la preferenza agli aspiranti che abbiano riportato agli esami di laurea votazioni migliori o che abbiano particolari titoli nei riguardi delle finalita' del corso. Gli stranieri possono essere ammessi in soprannumero sempre che abbiano titoli equipollenti. Art. 149. - Il diploma di specialista e rilasciato agli iscritti in base: 1) alla regolare frequenza dei tre periodi del corso; 2) all'esito degli esami sostenuti alla fine del primo periodo per le materie fondamentali e del colloquio per quelle complementari; 3) ai giudizi emessi dal direttore del Centro per la industria enologica di Marsala e dal direttore dello Istituto regionale della vite e del vino, rispettivamente, dopo il secondo ed il terzo periodo; 4) all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi secondo le norme stabilite dai vigenti ordinamenti per il conferimento dei diplomi di specializzazione. La Commissione esaminatrice e' composta da tutti i professori incaricati degli insegnamenti e presieduta dal direttore del corso che sara' designato dal Consiglio della Facolta' di Agraria dell'Universita' di Palermo. Art. 150. - Il Consiglio direttivo del corso e' composto da tutti gli insegnanti del medesimo e dai direttori del Centro sperimentale per l'industria enologica di Marsala e dell'Istituto della vite e del vino di Palermo, presso i quali sara' tenuta la parte pratica del corso ed e' presieduto dal direttore del corso. Esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e da' pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso. Per quanto riguarda le tasse a carico degli iscritti, il servizio di segreteria e quanto altro occorre al funzionamento del corso, sara' fatto riferimento a quanto previsto dagli ordinamenti in vigore nell'Universita'.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 7. - VILLA

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