DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1963, n. 858
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti l'art. 76 e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo unico della legge 6 novembre 1962, n. 1608;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo unico della legge predetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
E' approvato il Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, allegato al presente decreto. ((6))
Art. 2
Il predetto Testo Unico entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. ((6))
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla
Corte dei conti, addi' 18 giugno 1963
Atti del Governo,
registro n. 170, foglio n. 114. - VILLA
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 1
Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette Art. 1. Agenti della riscossione Gli esattori comunali e consorziali, i ricevitori provinciali ed i delegati governativi sono agenti della riscossione. Alla riscossione delle entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti, esigibili con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, provvedono gli esattori comunali e consorziali ed i ricevitori provinciali in via ordinaria ed i delegati governativi, in via straordinaria. Agli stessi agenti puo' essere affidata la riscossione delle entrate demaniali nonche' delle entrate tributarie dello Stato diverse da quelle indicate nel comma precedente, secondo le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze. I predetti agenti provvedono, inoltre, alla riscossione delle entrate degli enti autorizzati per legge a farle riscuotere con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette mediante ruoli. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 2
Art. 2. Riscossioni affidate nel corso del contratto Gli agenti della riscossione, quando ne siano richiesti dall'intendente di finanza, devono nella rispettiva competenza provvedere senza mutamento dell'aggio alla riscossione di entrate dello Stato delle quali sia autorizzata per legge la riscossione a cura degli agenti medesimi secondo le disposizioni del presente testo unico. L'applicazione delle norme del Titolo X del [testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645) deve essere prevista per legge. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 3
Art. 3. Attribuzioni accessorie degli agenti della riscossione Agli agenti della riscossione puo' essere demandata la riscossione di entrate di qualsiasi genere spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi della loro opera. Per la riscossione di tali entrate gli agenti predetti rispondono dell'obbligo del non riscosso come riscosso soltanto se cio' sia stabilito dalla legge o dal contratto esattoriale. Gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972), hanno la facolta' di affidare, in qualunque tempo, all'esattore comunale la riscossione delle loro entrate, comprese quelle di cui alla [legge 30 luglio 1896, n. 344](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-07-30;344), ed il pagamento delle loro spese, con l'osservanza per queste ultime di tutte le disposizioni emesse o che fossero per emettersi dal Ministero dell'interno. L'esattore e' tenuto ad assumere il servizio con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Gli enti di cui al comma precedente possono esercitare la facolta' ad essi riconosciuta sia nei riguardi dell'esattore del comune ove hanno la loro sede, sia nei riguardi degli esattori di altri comuni ove i detti enti abbiano rendite proprie. Questi ultimi esattori rispondono del semplice riscosso. Anche quando non ne sia prevista per legge la facolta' di riscossione a mezzo dell'esattore, i contributi previdenziali e sindacali possono essere riscossi dall'esattore, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e alle condizioni da questo stabilite. In ogni caso deve essere tenuto distinto il servizio di riscossione dei contributi da quello di esattoria e tesoreria e deve essere assicurato l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi tributarie. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 4
Art. 4. Vigilanza e controlli Gli agenti della riscossione sono soggetti alla vigilanza del prefetto e dell'intendente di finanza i quali, anche su segnalazione dei comuni, dei consorzi esattoriali e degli altri enti creditori possono disporre le occorrenti verifiche. Le ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali a richiesta del prefetto e dell'intendente di finanza sono eseguite dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versamenti prescritti dagli articoli 64, 108 e 125 possono essere effettuate verifiche di cassa. Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette effettua periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie. In caso di omissione di atti obbligatori per legge il prefetto puo' disporne il compimento a mezzo di appositi commissari ed a spese dell'agente inadempiente. Gli agenti della riscossione, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni preposte alla vigilanza e fornire le notizie e i dati statistici inerenti al servizio di riscossione richiesti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 5
Art. 5. Tenuta degli albi La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori e' affidata ad una apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze e composta: 1) dal direttore generale delle imposte dirette o da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale da lui delegato, che la presiede; 2) da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e l'altro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione; 3) da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; 4) da due rappresentanti degli esattori scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; 5) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. La commissione e' assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 6
Art. 6. Funzionamento della commissione La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce quando il presidente lo ritiene necessario ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi. Le adunanze sono tenute con la presenza della maggioranza dei membri assegnati alla commissione e le pronunce sono adottate col voto della maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. Ai componenti la commissione ed al segretario e' corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di compensi ai componenti dei collegi operanti nell'amministrazione dello Stato. Le norme per la formazione e la tenuta degli albi e per gli esami di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore sono fissate con decreto del Ministro per le finanze. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 7
Art. 7. Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori Possono essere iscritti nell'albo degli esattori: 1) i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneita' e che posseggano i requisiti morali e la capacita' finanziaria necessari per gestire un'esattoria; 2) le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative a responsabilita' illimitata regolarmente costituite in Italia, aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di adeguata capacita' finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori posseggano i necessari requisiti morali ed almeno due di essi, fra cui il rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori; 3) le societa' diverse da quelle indicate al numero precedente aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie, a condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori; 4) le aziende di credito di cui all'art. 5, esclusa la [lettera c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-03-12;375~letc), convertito nella [legge 7 marzo 1938, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-03-07;141) e successive modificazioni, che abbiano ottenuto il benestare del servizio di vigilanza sulle aziende di credito. L'iscrizione all'albo e' soggetta a tassa di concessione governativa. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 8
Art. 8. Cause di esclusione e di incompatibilita' Non possono essere iscritti nell'albo degli esattori: 1) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati; 2) coloro che siano decaduti dall'ufficio di esattore; 3) coloro che, per irregolarita' o abusi commessi nello esercizio delle loro funzioni, siano stati dispensati o revocati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale, messo notificatore o impiegato esattoriale; 4) coloro che siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportino la interdizione dai pubblici uffici. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo i ministri del culto cattolico. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 9
Art. 9. Cancellazione dall'albo Sono cancellati dall'albo degli esattori coloro che non abbiano piu' i requisiti indicati dall'art. 7 o nei confronti dei quali sia accertata l'esistenza di cause di esclusione o di incompatibilita' ai sensi dell'art. 8. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 10
Art. 10. Albo dei collettori Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani di eta' non inferiore ai ventuno anni che siano muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato apposito esame di idoneita' e posseggano i requisiti morali necessari per gestire una esattoria o una ricevitoria, purche' non sussistano cause di esclusione o incompatibilita' ai sensi dell'articolo 8. La cancellazione dall'albo e' disposta per le cause indicate nell'art. 9.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 11
Art. 11. Circoscrizioni e consorzi esattoriali La circoscrizione delle esattorie coincide con il territorio del comune. Piu' comuni compresi nel distretto dello stesso ufficio delle imposte dirette possono, volontariamente o d'ufficio, esser, riuniti in consorzio a norma degli articoli seguenti. Per quanto non previsto nel presente testo unico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 12
Art. 12. Consorzio volontario Il consorzio volontario e' costituito con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza, su conformi deliberazioni dei consigli comunali interessati, entro il 30 settembre del penultimo anno del decennio esattoriale di cui all'art. 17. La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo. Il consorzio si intende prorogato di decennio in decennio se entro il 30 settembre del penultimo anno di ogni decennio nessuno dei comuni interessati abbia comunicato al prefetto da deliberazione di recederne.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 13
Art. 13. Consorzio obbligatorio Il consorzio obbligatorio e' costituito entro il 31 ottobre del penultimo anno del decennio esattoriale con decreto del prefetto, su proposta fatta dall'intendente di finanza dopo aver sentito i comuni interessati. La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo. Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data dell'inserzione prescritta dall'art. 16 o dalla data in cui risulti che l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 14
Art. 14. Istituzione dei consorzi nel corso del decennio Nel caso di vacanza dell'esattoria di un comune nel corso del decennio il prefetto, esperiti inutilmente a norma dell'articolo 34 i modi ordinari per il suo conferimento, puo', anziche' affidare la gestione ad un delegato governativo, con il consenso dei comuni e dell'esattore interessato e sentito l'intendente di finanza, disporre la riunione in consorzio sino al termine del decennio del comune con altro dei comuni finitimi attribuendo all'esattore di questo l'esattoria consorziale, ferme restando le condizioni dell'appalto. Qualora nel corso del decennio un comune sia diviso in piu' comuni o una frazione sia eretta in comune autonomo, il prefetto, sentito l'intendente di finanza, prende i provvedimenti necessari per costituirli in consorzio esattoriale ed attribuire l'esattoria consorziale all'esattore dell'originario comune, senza modificazioni nelle condizioni d'appalto sino al termine del decennio. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 15
Art. 15. Organi e sede del consorzio Il consorzio esattoriale ha sede nella casa municipale del comune in cui si trova l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o in mancanza del comune che ha maggior numero di abitanti ed e' rappresentato dal presidente del consiglio consortile. Il consiglio consortile e' formato dai sindaci dei comuni consorziati e da almeno un rappresentante per ciascun comune nominato dal consiglio comunale ed e' presieduto dal sindaco del comune sede del consorzio. Il consiglio consortile delibera, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la meta' dei componenti e, in ogni caso, con la presenza di almeno tre componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Al consorzio, al consiglio consortile ed al presidente del consiglio consortile spetta l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate dal presente testo unico rispettivamente al comune, al consiglio e giunta municipali e al sindaco.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 16
Art. 16. Tabella delle esattorie della provincia Il prefetto forma la tabella delle esattorie comprese nella provincia, con l'indicazione della circoscrizione e della sede di ciascuna esattoria, la invia al Ministero delle finanze e all'intendenza di finanza e provvede a farla inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia non oltre il 15 dicembre del penultimo anno del decennio esattoriale.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 17
Art. 17. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 18
Art. 18. Condizioni richieste per il conferimento Le esattorie possono essere conferite soltanto ad iscritti nell'albo degli esattori. Non possono assumere la gestione di esattorie: 1) i membri del Parlamento e del Governo; 2) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in attivita' di servizio a pena di decadenza dall'impiego; 3) i ministri di culto acattolici, finche' rivestano tale qualita'; 4) gli esercenti una professione che la legge dichiari incompatibile con la funzione di esattore; 5) coloro che hanno liti pendenti col comune in dipendenza di precedente gestione esattoriale. I consiglieri comunali non possono assumere la gestione della esattoria del comune alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria del comune i coniugi e parenti ed affini fino al secondo grado dei membri della giunta municipale, del consiglio consortile, del segretario comunale e del ragioniere ove esista. I membri delle assemblee e consigli regionali, i consiglieri provinciali nonche' i membri della giunta provinciale amministrativa, del comitato provinciale di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni, non possono assumere la gestione dell'esattoria in un comune della regione o della provincia alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria di un comune della regione o provincia i coniugi ed i parenti e affini sino al secondo grado dei membri della giunta provinciale, della giunta provinciale amministrativa, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni nonche' del segretario provinciale e del ragioniere provinciale. E' incompatibile con la gestione di esattorie la qualita' di consigliere di amministrazione e di rappresentante legale, nonche' di dipendente addetto alla direzione dei soggetti indicati nell'art. 7, numeri 2, 3, 4. Sono altresi' incompatibili i dipendenti delle aziende di credito, di cui al gia' citato n. 4, addetti ai servizi esattoriali. La disposizione di cui alla prima parte del precedente comma non si applica nel caso di societa' composta prevalentemente di soggetti iscritti all'albo degli esattori. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 la funzione di esattore delle imposte dirette non e' compatibile con la funzione di riscuotitore dei contributi di qualsiasi specie, dovuti ad enti ed associazioni che non siano autorizzati per legge ad avvalersi dell'opera dell'esattore. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 19
Art. 19. Capitolato speciale I comuni hanno facolta' di stabilire, con apposito capitolato, le disposizioni da osservarsi nella gestione dell'esattoria in aggiunta a quelle del presente testo unico. Il capitolato deve essere deliberato dal consiglio comunale almeno un anno prima dell'inizio del decennio e vale anche per i decenni successivi se non sia revocato o modificato nello stesso termine. La deliberazione del consiglio comunale e' soggetta alla approvazione del prefetto.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 20
Art. 20. Modi di conferimento Alla scadenza del decennio le esattorie per le quali non si sia provveduto alla conferma del precedente titolare a norma dell'art. 36 sono conferite mediante asta pubblica. In caso di diserzione dell'asta le esattorie sono conferite secondo le disposizioni dell'art. 33.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 21
Art. 21. Provvedimenti preliminari all'esperimento dell'asta Il prefetto, entro il 15 marzo dell'ultimo anno del decennio, invita i comuni: 1) a determinare l'aggio in base al quale sara' aperta l'asta; 2) a stabilire, osservando il disposto dell'[art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-03-12;375~art99), modificato dalla [legge 10 giugno 1940, n. 933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-10;933), se il servizio di tesoreria debba essere affidato all'esattore o separatamente dall'esattoria ad una azienda di credito; 3) a designare il membro della giunta municipale, che dovra' presiedere l'asta. Per i comuni che entro il 30 aprile non abbiano deliberato sugli oggetti indicati nel comma precedente, l'asta si tiene soltanto per il conferimento dell'esattoria. In tal caso il prefetto stabilisce la misura dell'aggio sud quale deve essere aperta l'asta e nomina il presidente dell'asta fra i membri della giunta municipale. Entro il 15 maggio gli elementi determinati a norma dei commi precedenti sono trasmessi dal prefetto all'intendente di finanza.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 22
Art. 22. Avviso d'asta L'intendente di finanza provvede alla formazione degli avvisi d'asta. L'avviso d'asta deve indicare: 1) il comune per il quale si procede all'appalto dell'esattoria; 2) il presumibile ammontare annuo delle somme da riscuotere a cura dell'esattore; 3) le piu' importanti condizioni del capitolato speciale, ove esista, con l'avvertenza che del testo integrale puo' essere presa visione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e la segreteria del comune la cui esattoria viene appaltata; 4) l'ammontare della cauzione che dovra' essere prestata dall'esattore; 5) la somma pari al due per cento di quella indicata al precedente n. 2 che dovra' essere depositata a garanzia delle offerte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso la cassa comunale o provinciale; 6) la misura dell'aggio di riscossione sulla quale si aprira' l'asta; 7) il luogo, il giorno e l'ora nei quali l'asta si svolgera'. La data dell'asta deve essere fissata entro un termine non inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 23
Art. 23. Pubblicazione dell'avviso d'asta Entro il 15 giugno l'avviso d'asta, a cura dell'intendente di finanza, e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e affisso, per la durata di sette giorni, agli albi pretori del comune per la cui esattoria si procede all'appalto e del comune capoluogo di provincia nonche' negli altri luoghi eventualmente stabiliti dall'intendente. Le province ed i comuni sono obbligati ad eseguire gratuitamente la pubblicazione e le affissioni prescritte dal comma precedente ed a rilasciare i relativi certificati. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 24
Art. 24. Adempimenti dell'intendente di finanza L'intendente di finanza comunica al sindaco del comune in cui sara' tenuta l'asta il nominativo del dipendente dell'Amministrazione finanziaria delegato ad assistervi e del suo supplente; trasmette copia del capitolato speciale all'ufficio distrettuale delle imposte dirette almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'asta ed invia al presidente dell'asta i certificati comprovanti l'avvenuta pubblicazione e affissione degli avvisi.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 25
Art. 25. Presidente e segretario dell'asta L'asta e' presieduta dalla persona designata a norma dell'art. 21, n. 3. Assistono all'asta il segretario del comune in cui e' tenuta o, in caso di impedimento, altro funzionario del comune designato dal sindaco, con funzioni di segretario e il dipendente dell'Amministrazione finanziaria designato a norma dell'articolo precedente. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 26
Art. 26. Operazioni d'asta Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti il presidente dichiara aperta, l'asta. I concorrenti debbono esibire al presidente il certificato d'iscrizione nell'albo degli esattori e la prova del deposito effettuato a garanzia delle offerte e dichiarare che non sussistono cause di incompatibilita'. Le offerte possono essere presentate anche da rappresentanti speciali muniti di procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, offerte condizionate, offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta ne' offerte di ribassi inferiori ad un centesimo. L'asta e' dichiarata deserta quando non siano state presentate offerte da almeno due concorrenti.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 27
Art. 27. Svolgimento dell'asta L'asta e' tenuta col metodo della candela vergine. Il presidente, trascorsa un'ora dal momento in cui ha dichiarato aperta l'asta, ordina che si proceda all'accensione consecutiva di tre candele, che durino ciascuna circa un minuto. Se sono presentate una o piu' offerte, si procede alla accensione di altre candele fino a quando una di esse si sia accesa e consumata senza che siano state presentate ulteriori offerte. In tal caso l'esattoria e' aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta di maggior ribasso. La prima offerta di ribasso sull'aggio base non puo' essere superiore a dieci centesimi di lira. Ultimate le operazioni d'asta il presidente ne dichiara ad alla voce il risultato, indicando le generalita' dell'eventuale aggiudicatario e ordina la restituzione dei depositi fatti dagli altri concorrenti. L'aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune sede dell'esattoria. In mancanza il domicilio si intende eletto presso la casa comunale. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 28
Art. 28. Verbale d'asta Di tutte le operazioni d'asta viene redatto processo verbale a cura del segretario. Il processo verbale e' sottoscritto dal presidente, dal delegato governativo, dal segretario e dall'aggiudicatario o dal suo rappresentante speciale e deve essere trasmesso entro cinque giorni al prefetto. Al verbale debbono essere allegati un esemplare del Foglio degli annunzi legali contenente l'inserzione dell'avviso d'asta e i certificati di cui al secondo comma dell'art. 23. In caso di intervenuta aggiudicazione debbono essere inoltre allegati copia del capitolato speciale, se esiste, il certificato d'iscrizione nell'albo degli esattori dell'aggiudicatario, i documenti relativi alla legale rappresentanza se si tratta di societa' o di azienda di credito e, se del caso, la procura rilasciata al rappresentante speciale. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 29
Art. 29. Secondo esperimento d'asta Quando l'asta sia andata deserta si fa luogo ad un secondo esperimento d'asta, maggiorandosi di un decimo l'aggio base determinato ai sensi dell'art. 21, n. 1. Se per effetto di tale maggiorazione si eccede il limite fissato dall'art. 56, l'asta e' tenuta sulla base dell'aggio medesimo: Per il nuovo esperimento si applicano le disposizioni dei precedenti articoli, ad eccezione del quarto comma dell'articolo 26 e del terzo comma dell'art. 27. I termini fissati dall'articolo 22, n. 7 sono ridotti alla meta'.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 30
Art. 30. Effetti dell'aggiudicazione L'aggiudicazione fatta a norma degli articoli precedenti e' immediatamente vincolante per l'aggiudicatario e acquista esecutivita' con l'approvazione di cui al successivo articolo 31. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 31
Art. 31. Approvazione del prefetto Il verbale di aggiudicazione e i relativi allegati sono trasmessi entro cinque giorni al prefetto per l'approvazione. Il prefetto puo' rifiutare l'approvazione oltre che per motivi di legittimita' e di interesse pubblico, anche per gravi motivi di interesse degli enti impositori. Non puo', tuttavia, rifiutarsi l'approvazione per il solo fatto che successivamente alla aggiudicazione siano state presentate offerte migliori. In caso di mancata approvazione il prefetto ordina la rinnovazione del procedimento, quando sia possibile espletarlo entro il 30 settembre; in caso contrario provvede a norma dell'art. 33. I provvedimenti del prefetto sono comunicati al sindaco che ne cura la notifica all'aggiudicatario.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 32
Art. 32. Spese del procedimento Le spese del procedimento per l'aggiudicazione dell'esattoria sono a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione di quelle relative alle aste caducate per il rifiuto dell'approvazione, che restano a carico del comune. Sono del pari a carico del comune le spese concernenti le aste dichiarate deserte. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 33
Art. 33. Nomina d'ufficio Qualora non sia stato possibile procedere entro il 30 settembre all'aggiudicazione dell'esattoria nei modi previsti dai precedenti articoli, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il comune, apporta, se del caso, al capitolato speciale le variazioni ritenute indispensabili e nomina d'ufficio l'esattore, determinando l'aggio in misura non superiore al massimo fissato dall'art. 56. Il decreto di nomina e' notificato a cura del sindaco all'interessato, il quale, ove accetti, deve darne comunicazione al prefetto. Se la dichiarazione di accettazione non gli sia pervenuta entro sette giorni dalla notificazione del decreto, il prefetto puo' revocare il decreto stesso e procedere a nuova nomina. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 34
Art. 34. Conferimento dell'esattoria nel corso del decennio Se l'esattoria si rende vacante nel corso del decennio il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il comune provvede al conferimento per il restante periodo del decennio nominando d'ufficio l'esattore o disponendo che si proceda nei modi ordinari. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 35
Art. 35. Affidamento del servizio di riscossione in caso di vacanza dell'esattoria Quando non sia stato possibile provvedere al conferimento dell'esattoria secondo le norme dei precedenti articoli il prefetto, sentito l'intendente di finanza, nomina un delegato governativo per la riscossione, per la nomina del delegato governativo e per la gestione del servizio di riscossione si applicano le disposizioni del titolo III.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 36
Art. 36. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 37
Art 37. Conferma dell'esattore in caso di variazione della circoscrizione esattoriale Qualora uno o piu' comuni consorziati abbiano deliberato di recedere dal consorzio la conferma non puo' essere chiesta dall'esattore se non per tutti i comuni facenti parte del precedente consorzio esclusi quelli che siano stati aggregati ad altro consorzio esattoriale. Qualora piu' comuni si riuniscano in consorzio o un comune entri a far parte di un precedente consorzio l'esattoria consorziale, con il consenso degli esattori dei comuni facenti parte del consorzio, puo' essere conferita per conferma a uno di essi o ad una societa' fra loro costituita. La conferma ha luogo alle condizioni del contratto che prevede l'aggio piu' basso. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 38
Art. 38. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 39
Art. 39. Modi di prestare la cauzione La cauzione puo' essere prestata: 1) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti; 2) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di altri titoli che per legge possano essere accettati a garanzia delle gestioni esattoriali; 3) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate al numero 2; 4) mediante ipoteca su beni immobili; 5) mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze, fino all'85% della tangente richiesta. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione e' prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni dell'esattore derivanti dalla legge e dal contratto esattoriale. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 40
Art. 40. Cauzione in titoli I titoli dati in cauzione debbono recare le cedole non maturate ed essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'art. 43. Essi sono valutati per i nove decimi del loro valore determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene il conferimento dell'esattoria, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della cauzione debbono essere sostituiti entro sessanta giorni. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 41
Art. 41. Cauzione mediante ipoteca L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma seguente, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale e' prestata. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca e' determinato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta del prefetto, con esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passivita' ipotecarie, salvo il disposto dell'art. 43. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 42
Art. 42. Assicurazione dei fabbricati ipotecati L'esattore e' tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato dal primo comma dell'art. 41. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti indicati dall'ultimo comma dell'art. 39 e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore versera' l'indennita' alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile e ne dara' comunicazione al prefetto. I premi di assicurazione devono essere pagati trenta giorni prima delle scadenze contrattuali in caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'art. 47. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 43
Art. 43. Vincoli ed ipoteche iscritte per i decenni anteriori Ai fini dell'idoneita' della cauzione non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche iscritte a garanzia della gestione di una esattoria o ricevitoria provinciale per i decenni anteriori a quello per il quale la cauzione deve essere prestata, purche' da apposite attestazioni del comune, del ricevitore provinciale e dell'intendente di finanza risulti che l'esattore non ha debiti verso gli enti impositori. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 44
Art. 44. Cauzione mediante polizza fidejussoria Quando la cauzione e' prestata mediante polizza fidejussoria la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto assicuratore dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stata emessa la polizza e sino all'emissione del decreto di svincolo. Le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro per le finanze. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 45
Art. 45. Prova della prestazione della cauzione Prima di prendere possesso dell'ufficio e in ogni caso non oltre trenta giorni dal conferimento dell'esattoria, l'esattore deve dimostrare di aver prestato la cauzione. Se la cauzione e' prestata nei modi indicati dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 39, la polizza definitiva di deposito o i titoli vincolati possono essere esibiti entro quindici giorni rispettivamente dal rilascio o dall'annotazione, purche' nel termine indicato dal primo comma sia dimostrato l'avvenuto deposito o l'avvenuta richiesta di apposizione del vincolo. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 46
Art. 46. Esame ed approvazione della cauzione Se la cauzione risulta regolarmente prestata il prefetto, sentito il comune e l'intendente di finanza, ne dichiara l'idoneita' con apposito decreto che comunica al comune e all'intendente di finanza. In caso contrario invita l'esattore, con atto notificato a cura del sindaco, a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni alla integrazione della cauzione o della relativa documentazione ovvero alla rinnovazione degli atti irregolari. Se l'esattore non provvede nel termine stabilito il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare una proroga del termine nominando, se del caso, un sorvegliante. Il decreto di decadenza comporta l'incameramento a favore del comune della somma depositata ai sensi dell'art. 22 n. 5, ferma restando la responsabilita' dell'esattore decaduto per le spese sostenute dal comune per il conferimento della esattoria e per gli eventuali danni. (2) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ha disposto (con l'art. 22) che "L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli [articoli 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art46), [47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art47), [51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art51) e [69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art69), e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 47
Art. 47. Adeguamento della cauzione nel corso del decennio Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione e' aumentato per causa permanente di almeno il dieci per cento il prefetto, con avviso notificato a cura del sindaco, invita l'esattore ad integrare la cauzione entro trenta giorni. Ai fini dell'integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma del secondo comma dell'art. 40, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso. Se l'esattore non provvede il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare un ulteriore termine non superiore a novanta giorni, nominando un sorvegliante. Se il carico complessivo della riscossione e' diminuito per causa permanente di almeno il dieci per cento la cauzione, su richiesta dell'esattore, e' proporzionalmente ridotta. (2) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ha disposto (con l'art. 22) che "L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli [articoli 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art46), [47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art47), [51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art51) e [69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art69), e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 48
Art. 48. Sostituzione della cauzione Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni dell'esattore anche per il periodo di tempo decorso. Il decreto di svincolo della precedente cauzione non puo' essere emesso se non dopo che il prefetto abbia riconosciuto l'idoneita' della nuova a norma dell'art. 46. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 49
Art. 49. Vigilanza sulla cauzione L'intendente di finanza, il comune, gli enti interessati e il ricevitore provinciale sono tenuti a segnalare al prefetto qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione. Spetta al comune di controllare il pagamento dei premi di assicurazione. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate alla scadenza di ufficio dal conservatore dei registri immobiliari fino a quando non sia intervenuto il decreto di svincolo della cauzione. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 50
Art. 50. Svincolo della cauzione La cauzione e' svincolata al termine della gestione purche' non sussistano debiti dell'esattore verso il ricevitore provinciale e gli enti interessati. Lo svincolo e' disposto con decreto del prefetto su conforme deliberazione della giunta municipale previo nulla osta del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e di tutti gli enti interessati. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e degli altri vincoli. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 51
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