DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1963, n. 858
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti l'art. 76 e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo unico della legge 6 novembre 1962, n. 1608;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo unico della legge predetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
E' approvato il Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, allegato al presente decreto. ((6))
Art. 2
Il predetto Testo Unico entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. ((6))
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla
Corte dei conti, addi' 18 giugno 1963
Atti del Governo,
registro n. 170, foglio n. 114. - VILLA
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 1
Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette Art. 1. Agenti della riscossione Gli esattori comunali e consorziali, i ricevitori provinciali ed i delegati governativi sono agenti della riscossione. Alla riscossione delle entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti, esigibili con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, provvedono gli esattori comunali e consorziali ed i ricevitori provinciali in via ordinaria ed i delegati governativi, in via straordinaria. Agli stessi agenti puo' essere affidata la riscossione delle entrate demaniali nonche' delle entrate tributarie dello Stato diverse da quelle indicate nel comma precedente, secondo le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze. I predetti agenti provvedono, inoltre, alla riscossione delle entrate degli enti autorizzati per legge a farle riscuotere con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette mediante ruoli. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 2
Art. 2. Riscossioni affidate nel corso del contratto Gli agenti della riscossione, quando ne siano richiesti dall'intendente di finanza, devono nella rispettiva competenza provvedere senza mutamento dell'aggio alla riscossione di entrate dello Stato delle quali sia autorizzata per legge la riscossione a cura degli agenti medesimi secondo le disposizioni del presente testo unico. L'applicazione delle norme del Titolo X del [testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645) deve essere prevista per legge. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 3
Art. 3. Attribuzioni accessorie degli agenti della riscossione Agli agenti della riscossione puo' essere demandata la riscossione di entrate di qualsiasi genere spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi della loro opera. Per la riscossione di tali entrate gli agenti predetti rispondono dell'obbligo del non riscosso come riscosso soltanto se cio' sia stabilito dalla legge o dal contratto esattoriale. Gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972), hanno la facolta' di affidare, in qualunque tempo, all'esattore comunale la riscossione delle loro entrate, comprese quelle di cui alla [legge 30 luglio 1896, n. 344](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-07-30;344), ed il pagamento delle loro spese, con l'osservanza per queste ultime di tutte le disposizioni emesse o che fossero per emettersi dal Ministero dell'interno. L'esattore e' tenuto ad assumere il servizio con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Gli enti di cui al comma precedente possono esercitare la facolta' ad essi riconosciuta sia nei riguardi dell'esattore del comune ove hanno la loro sede, sia nei riguardi degli esattori di altri comuni ove i detti enti abbiano rendite proprie. Questi ultimi esattori rispondono del semplice riscosso. Anche quando non ne sia prevista per legge la facolta' di riscossione a mezzo dell'esattore, i contributi previdenziali e sindacali possono essere riscossi dall'esattore, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e alle condizioni da questo stabilite. In ogni caso deve essere tenuto distinto il servizio di riscossione dei contributi da quello di esattoria e tesoreria e deve essere assicurato l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi tributarie. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 4
Art. 4. Vigilanza e controlli Gli agenti della riscossione sono soggetti alla vigilanza del prefetto e dell'intendente di finanza i quali, anche su segnalazione dei comuni, dei consorzi esattoriali e degli altri enti creditori possono disporre le occorrenti verifiche. Le ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali a richiesta del prefetto e dell'intendente di finanza sono eseguite dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versamenti prescritti dagli articoli 64, 108 e 125 possono essere effettuate verifiche di cassa. Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette effettua periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie. In caso di omissione di atti obbligatori per legge il prefetto puo' disporne il compimento a mezzo di appositi commissari ed a spese dell'agente inadempiente. Gli agenti della riscossione, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni preposte alla vigilanza e fornire le notizie e i dati statistici inerenti al servizio di riscossione richiesti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 5
Art. 5. Tenuta degli albi La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori e' affidata ad una apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze e composta: 1) dal direttore generale delle imposte dirette o da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale da lui delegato, che la presiede; 2) da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e l'altro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione; 3) da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; 4) da due rappresentanti degli esattori scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; 5) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. La commissione e' assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 6
Art. 6. Funzionamento della commissione La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce quando il presidente lo ritiene necessario ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi. Le adunanze sono tenute con la presenza della maggioranza dei membri assegnati alla commissione e le pronunce sono adottate col voto della maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. Ai componenti la commissione ed al segretario e' corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di compensi ai componenti dei collegi operanti nell'amministrazione dello Stato. Le norme per la formazione e la tenuta degli albi e per gli esami di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore sono fissate con decreto del Ministro per le finanze. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 7
Art. 7. Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori Possono essere iscritti nell'albo degli esattori: 1) i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneita' e che posseggano i requisiti morali e la capacita' finanziaria necessari per gestire un'esattoria; 2) le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative a responsabilita' illimitata regolarmente costituite in Italia, aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di adeguata capacita' finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori posseggano i necessari requisiti morali ed almeno due di essi, fra cui il rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori; 3) le societa' diverse da quelle indicate al numero precedente aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie, a condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori; 4) le aziende di credito di cui all'art. 5, esclusa la [lettera c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-03-12;375~letc), convertito nella [legge 7 marzo 1938, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-03-07;141) e successive modificazioni, che abbiano ottenuto il benestare del servizio di vigilanza sulle aziende di credito. L'iscrizione all'albo e' soggetta a tassa di concessione governativa. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 8
Art. 8. Cause di esclusione e di incompatibilita' Non possono essere iscritti nell'albo degli esattori: 1) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati; 2) coloro che siano decaduti dall'ufficio di esattore; 3) coloro che, per irregolarita' o abusi commessi nello esercizio delle loro funzioni, siano stati dispensati o revocati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale, messo notificatore o impiegato esattoriale; 4) coloro che siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportino la interdizione dai pubblici uffici. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo i ministri del culto cattolico. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 9
Art. 9. Cancellazione dall'albo Sono cancellati dall'albo degli esattori coloro che non abbiano piu' i requisiti indicati dall'art. 7 o nei confronti dei quali sia accertata l'esistenza di cause di esclusione o di incompatibilita' ai sensi dell'art. 8. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 10
Art. 10. Albo dei collettori Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani di eta' non inferiore ai ventuno anni che siano muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato apposito esame di idoneita' e posseggano i requisiti morali necessari per gestire una esattoria o una ricevitoria, purche' non sussistano cause di esclusione o incompatibilita' ai sensi dell'articolo 8. La cancellazione dall'albo e' disposta per le cause indicate nell'art. 9.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
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Art. 11. Circoscrizioni e consorzi esattoriali La circoscrizione delle esattorie coincide con il territorio del comune. Piu' comuni compresi nel distretto dello stesso ufficio delle imposte dirette possono, volontariamente o d'ufficio, esser, riuniti in consorzio a norma degli articoli seguenti. Per quanto non previsto nel presente testo unico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 12
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