DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1963, n. 869
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 293, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 che ratifica e da esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 338, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957 n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati: b) Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni alla denominazione delle merci e al regime daziario per determinati prodotti, in conformita' di analoghe decisioni intervenute in sede di Comunita' europee;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1581, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi: 07.01-P-II 38.19-D 73.06-B 73.07-A-I 73.07-B-I 73.08 73.11-A-I-b 73.11-A-I-c 73.15-B-I-b-1 82-14
Art. 2
Alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, modificata nei sensi di cui all'art. 1, sono apportate le seguenti variazioni: a) vengono inserite le voci ed i relativi dazi di cui alla annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze; b) le aliquote dei dazi previste per i prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificate nella misura indicata a fianco di ciascuna voce; c) alle note complementari premesse al capitolo 22 e' aggiunta, dopo la nota n. 1, la seguente nota: "2. - Per l'applicazione delle voci numeri 22.05-B-III-a e 22.05-B-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine, unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszn e Szamordni) ed il moscatello di Setubal. L'ammissione in queste sottovoci e' subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dalle autorita' competenti". L'attuale nota n. 2, assume il n. 3.
Art. 3
Dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi: 07.01-P-II 38.19-D 73-06-B 73-07-A-I 73.07 B-I 73.08 73.11-A-1-b 73.11-A-1-c 73.15-B-1-b-1 82.14
Art. 4
Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, modificata nei sensi di cui all'art. 3, sono apportate le seguenti variazioni: a) vengono inserite le voci, i numeri di statistica e i dazi di cui all'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze; b) ai prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nelle annesse tabelle D ed E, firmate dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati, rispettivamente, per le provenienze CEE, CEEA e CECA scortate dai certificati prescritti e per le provenienze CEE, CEEA e CECA non scortate dai certificati prescritti e per le altre provenienze; c) alle note complementari premesse al capitolo 22 e' aggiunta, dopo la nota n. 1, la seguente nota: "2. - Per l'applicazione delle voci numeri 22.05-B-III-a e 22.05-B-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine, unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamordni) ed il moscatello di Setubal. L'ammissione in queste sottovoci e' subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dalle autorita' competenti". L'attuale nota n. 2, assume il n. 3.
Art. 5
Per le merci importate alle condizioni previste dallo art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, si applica il dazio forfettario del 4% sul valore.
Art. 6
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1963.
SEGNI LEONE - MARTINELLI - PICCIONI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA - TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDO'
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrata alla Corte del conti, addi' 2 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 60. - VILLA
Tabelle
TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Parte di provvedimento in formato grafico
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