DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1963, n. 870

Type DPR
Publication 1963-06-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1816; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1327 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi: Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita';

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1581, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee dei 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa, doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti in conformita' di analoghe decisioni intervenute in sede di Comunita' economica europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 maggio 1963 fino al 31 maggio 1963, per le patate, altre, non nominate, altre (voce di tariffa 07.01-A-444-b-2), provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunita'.

Art. 2

Dal 1 giugno 1963 al 30 giugno 1963, per i legumi da granella, secchi, sgranati anche decorticati altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente il dazio del 2% sul valore.

Art. 3

Dal 1 gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1963, i semi di barbabietole da zucchero della varieta' "Eagle Hill", "Maribo", "Janaz", "Saroz" e "Busziczinski" (voce di tariffa ex 12.03-A), provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio entro i limiti di un contingente di tonnellate 1108, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4

Dal 1 maggio 1963 fino al 30 settembre 1963, per l'olio di oliva vergine (voci di tariffa 15.07-B-II-a-ex 1; 2-aa), proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente il dazio del 2% sul valore.

Art. 5

Dal 19 giugno 1963 fino al 31 luglio 1963, e' temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01).

Art. 6

Dal 1 gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1963, i melassi, anche decolorati, di canna, contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' (voce di tariffa 17.03-B-II), provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio entro i limiti di un contingente di tonnellate 1500, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7

Dal 1 luglio 1963 fino al 31 agosto 1963, e' temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi, anche decolorati, altri, non nominati (voce di tariffa 17.03-B-IV).

Art. 8

Dal 19 giugno 1963 fino al 31 dicembre 1963, per i cloruri dei metalli di terre rare (voce di tariffa ex 28.52-B), provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente il dazio del 2% sul valore.

Art. 9

Dal 1 luglio 1963 fino al 31 dicembre 1963, e' sospesa temporaneamente, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per il divinilbenzolo (voce di tariffa 29.01-D-VI-b).

Art. 10

Dal 19 giugno 1963 fino al 31 dicembre 1964, e' temporaneamente sospesa per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine di aria (voce di tariffa 51.01-B-I).

SEGNI LEONE - MARTINELLI - PICCIONI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA - TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDO'

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 foglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 61. - VILLA

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