DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963, n. 874

Type DPR
Publication 1963-05-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Storia della critica letteraria".

Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata".

Art. 80. - I primi quattro comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica, e' di quattro anni".

E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono essere ammessi i diplomi degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Il primo biennio di studi e' comune a tutti gli indirizzi.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti dell'indirizzo didattico viene inserito il seguente elenco di insegnamenti relativi alla istituzione dell'indirizzo applicativo:

c)

Indirizzo applicativo

3° Anno

Insegnamenti fondamentali

1) Istituzioni di analisi superiore;

2) Istituzioni di geometria superiore;

3) Istituzioni di fisica matematica;

4) Calcolo numerico con elementi di programmazione I o II.

4° Anno

Insegnamento fondamentale:

1) Calcolo numerico con elementi di programmazione II o I;

2) Due insegnamenti complementari, di cui uno almeno ad indirizzo fisico.

Insegnamenti complementari:

1) Analisi numerica;

2) Analisi superiore;

3) Astronomia (*);

4) Calcolo delle probabilita';

5) Cibernetica e teoria della informazione (*);

6) Complementi di fisica generale (*)

7) Economia matematica

8) Fisica matematica

9) Geometria differenziale;

10) Geometria superiore;

11) Istituzioni di fisica teorica (*);

12) Logica matematica

13) Matematica finanziaria ed attuariale;

14) Matematiche complementari I o II;

15) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;

16) Matematiche superiori;

17) Meccanica statistica;

18) Statistica matematica;

19) Storia delle matematiche;

20) Struttura della materia; (1)

21) Teoria dei numeri;

22) Teoria delle funzioni

23) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

Nota:

Art. 81 , relativo alle norme comuni del corso di laurea in Matematica, e' modificato nel senso che il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e gli insegnamenti di Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di geometria superiore, Istituzioni di fisica matematica, Matematiche complementari I e II, Calcolo numerico con elementi di programmazione I e II sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante".

Art. 105. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di "Disegno".

Art. 116 , relativo alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale, e' modificato nel senso che il corso biennale di "Diritto del lavoro" e' distinto in due corsi annuali:

"Diritto costituzionale del lavoro" al primo anno;

"Diritto del lavoro" al secondo anno.

Fra gli insegnamenti del secondo anno della suddetta Scuola sono aggiunti i seguenti:

"Diritto internazionale del lavoro";

"Diritto penale del lavoro";

"Diritto processuale del lavoro".

Art. 156. - L'ordinamento degli studi relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia e' abrogato ed in sostituzione viene istituita la "Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali" con il seguente ordinamento La Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali e' annessa all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a 10 ogni anno.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista e' di tre anni.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono cosi' suddivisi:

1° Anno:

1) Anatomia del sistema nervoso;

2) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;

3) Psicologia e psicopatologia generale.

2° Anno:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;

2) Semeiotica neurologica;

3) Semeiotica psichiatrica;

4) Elementi di neuroradiologia e di elettroencefalografia.

3° Anno:

1) Clinica neurologica;

2) Clinica psichiatrica;

3) Psicoterapia e igiene mentale.

Al termine di ciascun anno di corso l'allievo dovra' sostenere un esame teorico pratico sulle materie che sono state oggetto d'insegnamento.

Durante i tre anni di corso gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono obbligati a frequentare come interni la clinica delle malattie nervose e mentali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 maggio 1963

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 50. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Storia della critica letteraria". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata". Art. 80. - I primi quattro comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica, e' di quattro anni". E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono essere ammessi i diplomi degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Il primo biennio di studi e' comune a tutti gli indirizzi. Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti dell'indirizzo didattico viene inserito il seguente elenco di insegnamenti relativi alla istituzione dell'indirizzo applicativo: c) Indirizzo applicativo 3° Anno Insegnamenti fondamentali 1) Istituzioni di analisi superiore; 2) Istituzioni di geometria superiore; 3) Istituzioni di fisica matematica; 4) Calcolo numerico con elementi di programmazione I o II. 4° Anno Insegnamento fondamentale: 1) Calcolo numerico con elementi di programmazione II o I; 2) Due insegnamenti complementari, di cui uno almeno ad indirizzo fisico. Insegnamenti complementari: 1) Analisi numerica; 2) Analisi superiore; 3) Astronomia (); 4) Calcolo delle probabilita'; 5) Cibernetica e teoria della informazione (); 6) Complementi di fisica generale () 7) Economia matematica 8) Fisica matematica 9) Geometria differenziale; 10) Geometria superiore; 11) Istituzioni di fisica teorica (); 12) Logica matematica 13) Matematica finanziaria ed attuariale; 14) Matematiche complementari I o II; 15) Matematiche elementari da un punto di vista superiore; 16) Matematiche superiori; 17) Meccanica statistica; 18) Statistica matematica; 19) Storia delle matematiche; 20) Struttura della materia; (1) 21) Teoria dei numeri; 22) Teoria delle funzioni 23) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. Nota: Art. 81, relativo alle norme comuni del corso di laurea in Matematica, e' modificato nel senso che il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e gli insegnamenti di Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di geometria superiore, Istituzioni di fisica matematica, Matematiche complementari I e II, Calcolo numerico con elementi di programmazione I e II sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante". Art. 105. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di "Disegno". Art. 116, relativo alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale, e' modificato nel senso che il corso biennale di "Diritto del lavoro" e' distinto in due corsi annuali: "Diritto costituzionale del lavoro" al primo anno; "Diritto del lavoro" al secondo anno. Fra gli insegnamenti del secondo anno della suddetta Scuola sono aggiunti i seguenti: "Diritto internazionale del lavoro"; "Diritto penale del lavoro"; "Diritto processuale del lavoro". Art. 156. - L'ordinamento degli studi relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia e' abrogato ed in sostituzione viene istituita la "Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali" con il seguente ordinamento La Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali e' annessa all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali. Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a 10 ogni anno. La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista e' di tre anni. Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono cosi' suddivisi: 1° Anno: 1) Anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso; 3) Psicologia e psicopatologia generale. 2° Anno: 1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; 2) Semeiotica neurologica; 3) Semeiotica psichiatrica; 4) Elementi di neuroradiologia e di elettroencefalografia. 3° Anno: 1) Clinica neurologica; 2) Clinica psichiatrica; 3) Psicoterapia e igiene mentale. Al termine di ciascun anno di corso l'allievo dovra' sostenere un esame teorico pratico sulle materie che sono state oggetto d'insegnamento. Durante i tre anni di corso gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono obbligati a frequentare come interni la clinica delle malattie nervose e mentali.

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 50. - VILLA

(1) Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono ad indirizzo fisico.

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