DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963, n. 883

Type DPR
Publication 1963-05-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 11592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

10) Scienza dell'amministrazione;

11) Storia del giornalismo;

12) Organizzazione internazionale.

Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

32) Filologia italiana;

33) Storia del cristianesimo;

34) Letteratura anglo-americana.

Art. 30. - E' soppresso e sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti di "Storia greca" e di "Storia romana", sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi relativi vengono tenuti alternativamente e ogni anno viene indicato, nel manifesto degli studi, il corso che sara' impartito".

Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Antropologia culturale".

Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto quello di: "Farmacologia".

Dopo l'art. 52 e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione dell'Istituto di Orto botanico con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 53. - L'Orto botanico e' un Istituto annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, la cui direzione e' affidata al direttore dell'Istituto botanico.

Art. 105 , relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia, e' modificato nel senso che dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente: "Gli iscritti per ciascun anno non possono superare il numero di 10".

Dopo l'art. 157, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti gli articoli concernenti l'istituzione delle seguenti Scuole di specializzazione, annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione

Art. 158. - E' istituita presso l'Istituto Di igiene la Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione.

Direttore della Scuola e il titolare della cattedra di Igiene.

Art. 159. - La Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione ha lo scopo di conferire una approfondita e specifica conoscenza dei problemi teorici e pratici riguardanti la alimentazione umana nei suoi aspetti medico-biologici, socio-culturali, economico-agricoli, industriali e tecnologici.

Art. 160. - Sono ammessi a frequentare detta Scuola i laureati in Medicina e chirurgia, e, in deroga all'articolo 68 delle norme generali anche i laureati in Scienze biologiche e Farmacia, in numero non superiore a 20 per ciascun anno.

Art. 161. - La durata del corso e' di due anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° Anno:

1) Dottrina generale dell'alimentazione;

2) Chimica bromatologica;

3) Igiene degli alimenti;

4) Tossicologia alimentare;

5) industrie alimentari;

6) Statistica metodologica e sanitaria:

7) Diagnostica chimico-clinica.

2° Anno:

8) Alimentazione del bambino e dell'adulto sani

9) Malattie legate all'alimentazione e dietetica:

10) Statistica ed economia alimentare;

11) Geografia e geopolitica degli alimenti e dell'alimentazione;

12) Alimentazione degli animali.

Art. 162. - E' obbligatorio un periodo di internato di sei mesi presso l'istituto di igiene. Le prove annuali d'esame, orali e pratiche, vertono sulle materie oggetto di insegnamento.

Scuola di specializzazione in Endocrinologia

Art. 163. - La Scuola di specializzazione in Endocrinologia, che conferisce il titolo di specialista in Endocrinologia, e' istituita presso gli Istituti di Patologia medica e Metodologia clinica, di Fisiologia umana e di Anatomia e Istologia patologica dell'Universita' di Pavia. La direzione della Scuola e' affidata al titolare di Patologia medica e Metodologia clinica e la direzione dei corsi ai titolari di Fisiologia umana e di Anatomia ed Istologia patologica della detta Universita'.

La Scuola dispone di sezioni di malati dell'Istituto di Patologia medica, dei laboratori dell'Istituto di Fisiologia umana, del materiale anatomico e di una sezione sperimentale specializzata dell'Istituto di Anatomia ed Istologia patologica. Detta Scuola dispone inoltre di trenta letti messi a disposizione dalle cliniche mediche, chirurgica, ostetrico-ginecologica e neaurologica necessari ai rispettivi titolari per il loro insegnamento nella Scuola.

Art. 164. - Il corso ha la durata di due anni e comprende i seguenti insegnamenti:

1° Anno:

Anatomia, istologia ed embriologia delle ghiandole endocrine;

Fisiologia delle ghiandole endocrine;

Ghiandole endocrine e metabolismo;

Chimica e farmacologia degli ormoni.

Semeiotica endocrinologica clinica e di laboratorio.

2° Anno:

Malattie endocrine;

Endocrinologia in neuropsichiatria;

Endocrinologia in ginecologia e ostetricia;

Anatomia patologica delle ghiandole endocrine;

Terapia endocrina chimica;

Radiologica e chirurgica.

Agli insegnamenti vengono aggiunte esercitazioni pratiche e conferenze teoriche di cultori italiani e stranieri della disciplina.

Art. 165. - Alla Scuola, sono ammessi laureati in Medicina e chirurgia in numero non superiore a 12< per ciascun anno di corso.

Non sono ammessi abbreviazioni di corso.

Il Consiglio della Scuola esaminera' le domande di ammissione e formera' una graduatoria dei candidati ai posti disponibili il cui numero sara' fissato dallo stesso Consiglio di anno in anno in rapporto alle sopra ricordate esigenze. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni ed esercitazioni ed e' obbligatorio un anno di internato nell'istituto di Fisiologia umana ed un anno nello Istituto di Anatomia ed Istologia patologica dell'Universita' di Pavia.

Art. 166. - Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni e conferenze e se riconosciuti idonei verranno ammessi ai corso successivo.

Alla fine del secondo anno dovranno egualmente superare un esame stile materie svolte durante l'anno e, per il conseguimento del diploma di specialista in Endocrinologia, presentare e discutere una dissertazione scritta si argomento endocrinologico elaborata in uno degli Istituti clinici o biologici della Facolta' medica dell'Universita' di Pavia.

Art. 167. - Le Commissioni degli esami di profitto e di diploma saranno composte dagli insegnanti della Scuola, secondo le norme previste dallo statuto.

Scuola di specializzazione in Medicina interna

Art. 168. - E' istituita presso la Clinica medica della Universita' di Pavia la. Scuola di specializzazione in Medicina interna.

La Scuola e' posta sotto la direzione del direttore della Clinica medica.

Art. 169. - Sono ammessi alla Scuola per ciascun anno di corso i laureati in Medicina e chirurgia in numero non superiore a 25.

Art. 170. -- La Scuola ha la durata di cinque anni.

Al termine di ogni anno accademico gli iscritti alla Scuola dovranno sostenere un esame di profitto per le materie trattate nell'anno. Non verranno ammessi al terzo anno della Scuola gli iscritti che non avranno superato tutti gli esami delle materie del primo biennio di corso, e non saranno ammessi al quinto coloro che non avranno superato gli esami dei primi due bienni. Al termine delle lezioni, verranno rilasciati dal singoli insegnanti dei corsi le rispettive firme di frequenza. Non saranno ammessi agli esami gli iscritti che non avranno ricevuto le firme di frequenza.

Al termine dei cinque anni gli iscritti che avranno superato tutti gli esami di profitto della Scuola dovranno discutere una tesi clinica o sperimentale davanti ad una Commissione appositamente costituita. Superata tale prova, verra' rilasciato all'iscritto il diploma di specialita' in Medicina interna.

Art. 171. - Gli iscritti alla Scuola frequenteranno i reparti di degenza ed i laboratori della Clinica medica in qualita' di interni con turni stabiliti di anno in anno.

Art. 172. - La Direzione della Scuola potra' integrare i corsi con conferenze su argomenti inerenti alle materie d'insegnamento con proiezioni di films scientifici, ecc.

Art. 173. - Possono essere ammessi all'abbreviazione di corsi gli aspiranti che avranno dimostrato la loro capacita' in modo inequivocabile.

Il direttore della Scuola sottoporra' gli aspiranti che chiedono l'abbreviamento di corso ad un esame, superato il quale potra' essere concesso l'abbreviamento secondo le norme generali che regolano le Scuole di specializzazione.

Materie di insegnamento:

1° Anno:

Corsi fondamentali:

Concetti generali di Biochimica applicata alla medicina;

Concetti generali di Genetica medica;

Concetti generali di Immunologia;

Concetti generali di Epidemiologia.

Esercitazioni:

Esercitazioni di semeiotica e diagnostica medica;

Esercitazioni di microscopia clinica;

La biopsia per l'indagine strutturale ed ultrastrutturate dei tessuti patologici come mezzo diagnostico in medicina interna.

2° Anno:

Corsi fondamentali:

Concetti generali sul ricambio materiale ed energetico e sulle malattie della nutrizione;

Concetti generali di ematologia normale e patologica Clinica delle malattie del sangue;

Fisiologia, patologia, e clinica dell'apparato digerente.

Esercitazioni

Esercitazioni di semeiotica e diagnostica medica;

Diagnostica citologica e funzionale delle emopatie

Diagnostica radiologica, delle malattie interne.

3° Anno:

Corsi fondamentali:

Fisiologia,

Patologia e Clinica dell'apparato cardiovascolare;

Concetti generali di Medicina sportiva;

Fisiologia. Patologia e Clinica dell'apparato urinario.

Esercitazioni:

Esercitazioni di semeiotica e diagnostica, medica;

Diagnostica radiologica delle malattie interne;

Mezzi strumentali di studio delle cardio-vasculopatie;

Mezzi diagnostici delle nefropatie.

4° Anno:

Corsi fondamentali:

Patologia e Clinica delle malattie infettive e parassitarie;

Patologia e Clinica delle malattie del collageno, dei muscoli e delle articolazioni;

Patologia e Clinica delle malattie endocrine.

Esercitazioni:

Esercitazioni di diagnostica e di terapia medica;

Esami di laboratorio per lo studio delle endocrinopatie;

Diagnostica medica con gli isotopi radioattivi.

5° Anno:

Corsi fondamentali:

Fisiologia, Patologia e Clinica dell'apparato respiratorio;

Concetti generali di allergologia;

Concetti generali di medicina preventiva e di gerontologia;

Nozioni di medicina mutualistica ed assicurativa.

Esercitazioni:

Esercitazioni di diagnostica e di terapia medica;

Ercitazioni di diagnostica medica endoscopica.

Scuola di specializzazione in Urologia

Art. 174. - Presso l'Istituto di clinica chirurgica generale della Universita' di Pavia e' istituita la Scuola di specializzazione in Urologia.

Essa conferisce il diploma di specializzazione in Urologia.

La Scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'istituto di clinica chirurgica generale.

Art. 175. - Alla Scuola sono ammessi i medici in numero non superiore a 10 per ciascun anno di corso, che abbiano conseguito la laurea in Medicina e chirurgia in una Universita' italiana.

L'ammissione e' fatta in base ai titoli presentati dai candidati ed eventualmente per mezzo di esami.

Art. 176. - La durata del corso e' di anni tre. Ciascun iscritto ha il dovere oltre che di frequentare la Clinica, di presentarsi al termine del relativo anno scolastico alle materie di esami stabilite per ciascun anno scolastico.

Art. 177. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

Anatomia chirurgica, Semeiotica chirurgica, Patologia chirurgica (con particolare riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Fisiopatologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

Anatomia ed istologia patologica, Radiologia, Clinica chirurgica, Medicina operatoria (con particolare riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Tecnica ed indicazioni degli esami e delle operazioni endoscopiche (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Tecniche di laboratorio (Chimica batteriologica, micrologica e immunologica applicata alla clinica, con speciale riguardo alle malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale maschile).

Questi insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche di semeiologia e di tecnica operatoria.

Art. 178. - Le materie elencate nell'articolo precedente sono distribuite nei tre anni di studio:

1° Anno:

Anatomia chirurgica, Semeiotica chirurgica, Patologia chirurgica (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

2° Anno;

Fisiopatologia dell'apparato urinario e genitale maschile, Anatomia e istologia patologica, Radiologia (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Tecnica, di laboratorio (Chimica batteriologica, Sierologica e immunologica applicata alla clinica (con speciale riguardo alle malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale maschile).

3° Anno:

Clinica chirurgica, Medicina operatoria (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Tecnica ed indicazioni degli esami e delle operazioni endoscopiche (con speciale riguardo all'apparato Urinario e all'apparato genitale maschile).

Art. 179. - Gli esami speciali hanno carattere teorico e pratico.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti attinenti la specialita', preparata con l'approvazione della Direzione della Scuola e che deve essere presentata in cinque copie alla segreteria dell'Universita' almeno dieci giorni prima dell'esame di diploma.

Art. 180. - La Commissione degli esami speciali e' formata da tre membri e quella di diploma da cinque membri nominati secondo le disposizioni generali della Scuola di specialita'.

Le Commissioni sono presiedute dal direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 51. - VILLA

Art. 1

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