DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1963, n. 978
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, con il quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1950, con il quale e' stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1953, n. 1005, apportate modificazioni al testo dello statuto anzidetto; Vista la richiesta presentata il 7 marzo 1963 dal Presidente della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra per ottenere l'approvazione di talune modifiche al suindicato testo di statuto; Visto l'art 16 del Codice civile e l'art. 4 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice; Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; Visti gli atti di istruttoria; Rilevato che le proposte modifiche statutarie hanno riferimento alle deliberazioni adottate in proposito dal XV e dal XVI Congresso nazionale dell'Associazione, svoltisi, rispettivamente, a Bari nel novembre-dicembre 1958, e a Trieste nel novembre 1961; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della Prima Sezione del 12 luglio 1960, del 7 febbraio 1961, del 13 marzo 1962, del 27 dicembre 1962 e del 9 aprile 1963; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Sono approvate le modifiche di cui ai seguenti articoli del testo dello statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra: art. 8, art. 9, art. 12, art. 13, art. 19, art. 40, art. 43-bis, art. 43-ter, art. 48, art. 51, art. 62, art. 65, art. 68, art. 69, art. 76, art. 94 e art. 115-bis. Il nuovo testo di statuto modificato e coordinato per quanto riguarda la numerazione degli articoli, che sono in tutto 127, viene allegato, col visto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
SEGNI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 9. - VILLA
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