DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 983
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la convenzione stipulata il 20 gennaio 1932 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 246 gennaio 1952, n. 180, per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari; Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 10 marzo 1956 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136; Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 21 maggio 1959 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034; Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 31 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 39; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 7 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Societa' per azioni RAI Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, alla convenzione 10 marzo 1956, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136, alla convenzione 21 maggio 1959, approvata con il decreto dei Presidente della Repubblica 19 luglio 1960. n. 1034, e alla convenzione 31 dicembre 1962 approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 395.
SEGNI FANFANI - RUsso - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 17. - VILLA
Convenzione aggiuntiva fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI-art. 1
Convenzione aggiuntiva fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, del servizio di radioaudizioni e televisione circolari e del servizio di telediffusione su filo, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180; Vista la convenzione in data 21 marzo 1959, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente, della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 e considerati gli impegni assunti dalla RAI con il piano tecnico allegato alla convenzione stessa circa la estensione del secondo programma televisivo; Vista la convenzione aggiuntiva in data 31 dicembre 1962; Considerata la opportunita di accelerare l'estensione del citato programma televisivo; Tenuto conto dei particolari oneri che la RAI dovra' sostenere per effetto di detto acceleramento; Tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni Amministrazione poste e telecomunicazioni) in persona dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. Ing. Albino Antinori e la RAI (Radiotelevisione italiana - Societa' per azioni) rappresentata dall'amministratore delegato cav. del lavoro ing. Marcello Rodino', all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI in data 19 dicembre 1962; Si conviene e si stipula, quanto appresso: Art. 1. La RAI si impegna ad assicurare la ricezione del secondo programma televisivo ad almeno l'80% della popolazione italiana entro il 31 dicembre 1966 in base ad un piano tecnico che la RAI stessa presentera' al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 31 dicembre 1963 e che, dopo aver ricevuto l'approvazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, sara' considerato parte integrante del presente atto. La RAI si impegna altresi' ad estendere entro il 31 dicembre 1963 le ricezioni del secondo programma televisivo a tutti i capoluoghi di Provincia riportati nell'allegato elenco che risultano non serviti, totalmente o in parte, alla data del 31 dicembre 1962.
Convenzione aggiuntiva fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI-art. 2
Art. 2. Per gli esercizi dal 1963 al 1970 la Societa' RAI e' autorizzata a trattenere l'importo annuo di L. 250.000.000 duecentocinquantamilioni) a valere sulle maggiori somme da essa dovute allo Stato, rispetto a quelle relative all'esercizio 1962 per canone dei 5,60% previsto dall'art. 2 della convenzione aggiuntiva 21 maggio 1959, approvata con [decreto dei Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-07-19;1034). Art. 3. La presente convenzione sara' registrata a tassa fissa di lire 2000 essendo stata fatta nell'interesse dello Stato. Roma, addi' 7 febbraio 1963 L'Amministratore delegato della RAI ing. Marcello RODINO L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ing. Albino ANTINORI
Convenzione aggiuntiva fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI-Allegato 1
ALLEGATO N. 1 Imperia Vicenza Sondrio Forli' Belluno Pesaro Gorizia Macerata Ascoli Piceno Terni Massa Caserta Carrara Benevento Rieti Potenza Latina Catanzaro Salerno Agrigento Teramo Nuoro Trapani Cagliari La spezia L'Amministratore delegato della RAI ing. Marcello RODINO L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ing. Albino ANTINORI Registrato al 1° Ufficio registro Atti privati - ROMA N. 89 Mod. II Vol. G - Esatte L. 1105.
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