DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 1963, n. 994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le mansioni di servizio nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali sono svolte da personale della carriera ausiliaria, di cui all'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e si distinguono in mansioni speciali e mansioni ordinarie.
Art. 2
Disimpegnano mansioni speciali: il maestro di casa, il cuoco, l'infermiere, il guardarobiere, il custode di giorno e il custode di notte. I servizi di mensa, di cucina, di anticamera, gli altri incarichi di carattere generale inerenti ai servizi stessi e tutti gli altri servizi di istituto sono disimpegnati dal personale ausiliario con mansioni ordinarie. L'assegnazione del personale, di cui al precedente comma, e' disposta dal capo dell'Istituto che, al fine di assicurare il miglior funzionamento dei servizi, puo' trasferire, in relazione alle attitudini di ciascuno, il personale da un servizio all'altro. Il personale con mansioni speciali, che sia libero da normali impegni di servizio, puo' essere, temporaneamente, assegnato dal capo d'Istituto ad assolvere altri compiti propri del personale della carriera ausiliaria.
Art. 3
I posti di ruolo sono conferiti mediante concorso nazionale. Il concorso e' per titoli ed e' integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da un esperimento pratico diretto ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere le mansioni speciali. Il concorso e' indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli aspiranti ai posti di infermiere debbono essere in possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla competente autorita'. I posti di infermiere e di custode di notte negli Istituti di educazione femminile sono riservati alle donne. Possono, altresi', essere, in tutto o in parte, riservati alle donne i posti di ruolo negli Istituti femminili secondo le prescrizioni del bando. I vincitori, prima di assumere servizio, sono sottoposti a visita schermografica. L'espletamento del concorso, per quanto non previsto dal presente regolamento, e' disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme di esecuzione.
Art. 4
La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai posti di cui al precedente articolo, e' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed e' composta da un presidente e da due membri, tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un rettore dei Convitti nazionali e da una direttrice degli Educandati femminili statali. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere, uno dei due membri dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e' sostituito da un sanitario designato dal Ministero della sanita'. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto della Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.
Art. 5
Nell'applicazione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i posti di ruolo sono conferiti al personale che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non abbia superato il 64° anno di eta' e presti lodevole servizio, da almeno due anni, nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali. Gli aspiranti ai posti di infermiere debbono essere in possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla competente autorita'. L'inquadramento e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nella qualifica di bidello, in seguito ad accertamento dei requisiti posseduti dagli aspiranti alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, in relazione all'anzianita' di servizio degli aspiranti ed al giudizio complessivo, espresso con motivato rapporto del capo dell'Istituto, approvato dal Consiglio di amministrazione, che illustri le mansioni disimpegnate, il rendimento in servizio, le qualita' personali e il comportamento di ciascuno nell'Istituto e fuori dell'Istituto. L'ordine di ruolo e' determinato dall'anzianita' di servizio prestato alle dipendenze degli Istituti da ciascuno e, a parita' di anzianita', dalla maggiore eta'. Il personale inquadrato sara' collocato nel ruolo subito dopo l'ultimo dei bidelli ivi iscritti.
SEGNI FANFANI - TREMELLONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 28, - VILLA. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 19/08/1963, n. 219 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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