DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 1008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Cardiologia.
Art. 141. - Alla Facolta' di Medicina e Chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in Cardiologia, con sede presso il Centro cardiologico esistente nella clinica medica dell'Universita'.
Art. 142. - La durata dei corsi e' di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti e' di venti complessivamente nei tre anni.
Art. 143. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
Anno 1°:
1) Anatomia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
3) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
4) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).
Anno 2°:
1) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
2) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
3) Radiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
4) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale).
Anno 3°:
1) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
2) Farmacologia e terapia medica dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
3) Terapia chirurgica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).
Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 79. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Cardiologia. Art. 141. - Alla Facolta' di Medicina e Chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in Cardiologia, con sede presso il Centro cardiologico esistente nella clinica medica dell'Universita'. Art. 142. - La durata dei corsi e' di tre anni. Il numero massimo degli iscritti e' di venti complessivamente nei tre anni. Art. 143. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: Anno 1°: 1) Anatomia dell'apparato cardio-vascolare (annuale); 2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale); 3) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 4) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (annuale). Anno 2°: 1) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 2) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 3) Radiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale); 4) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale). Anno 3°: 1) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 2) Farmacologia e terapia medica dell'apparato cardio-vascolare (annuale); 3) Terapia chirurgica dell'apparato cardio-vascolare (annuale). Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 79. - VILLA
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