DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1963, n. 1017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma, localita' Castel di Decima, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le opere, gia' iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.
SEGNI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 87. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.