DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 1018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1392, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Cagliari, rispettivamente in data 14 novembre 1962 e 29 marzo 1963, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 89. - VILLA
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 1
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della "Psichiatria" presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue, addi' quattordici del mese di novembre a Cagliari in una sala del Palazzo della Universita' degli studi e precisamente nell'Ufficio del rettorato in via Universita', civico 49, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto della Universita' medesima, sono comparsi personalmente i signori: prot. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904 domiciliato presso il Rettorato dell'Universita' di Cagliari, mila sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa, in data 31 luglio 1962 (Allegato A); comm. prof. Giuseppe Meloni, nato a Guspini il 4 agosto 1915, domiciliato per la carica presso l'Amministrazione provinciale di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di presidente della Amministrazione provinciale di Cagliari un legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della deliberazione della stessa Amministrazione provinciale di Cagliari in data 23 agosto 1962 (Allegato B); PREMESSO a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di Medicina e chirurgia, comprende tra gli insegnamenti complementari quello di "Psichiatria" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento: b) che l'Amministrazione provinciale di Cagliari si e' fatta promotrice di apposite provvedimento amministrativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per lo insegnamento di "Psichiatria"; c) che, con deliberazione n. 1589 dei 23 maggio 1962, approvata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 13 giugno 1962 con provvedimento n. 1873, 4086, ratificata dal Consiglio provinciale con atto n. 93 in data 12 luglio 1962, la Giunta provinciale ha stabilito in linea di massima di stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione della Universita' di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Psichiatria" presso la Facolta' di Medicina e chirurgia; d) che la Giunta provinciale, con deliberazione in data 23 agosto 1962 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (vedi allegato B); e) che il Consiglio della Facolta' di Medicina e chirurgia (allegato C), il Senato accademico (allegato D) e il Consiglio di amministrazione (vedi allegato A) della Universita' di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore della Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Psichiatria".
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 2
Art. 2. L'Amministrazione provinciale di Cagliari, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di "Psichiatria" la somma annua di lire 3.860.000 (tremilioniottocentomila) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo come sara' assunto alla cattedra corrispondente. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori Universitari di ruolo disposto dallo Stato, il contributo di lire 3.800.000 (tremilioniottocentomila) di cui al comma precedente risultasse inferiore alla somma che la Universita' di Cagliari e' tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, per il professore di ruolo di "Psichiatria" l'Amministrazione provinciale di Cagliari si impegna a versare all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare l'eventuale differenza.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 3
Art. 3. L'Amministrazione provinciale di Cagliari si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' degli studi di Cagliari, oltre a quanto indicato nell'art. 2 della presente convenzione, l'ulteriore somma di lire 760.000 (pari al 20% del contributo di lire 3.800.000) al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. L'Amministrazione provinciale di Cagliari si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 2.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 4
Art. 4. L'Amministrazione provinciale di Cagliari si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Cagliari, in esecuzione agli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di "Psichiatria" nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Cagliari versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dall'Amministrazione provinciale di Cagliari alla Universita' di Cagliari, dovranno da questa ultima essere destinate per dotazione alla Cattedra di "Psichiatria".
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 6
Art. 6. L'inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4 comportera' senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 7
Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, l'Amministrazione provinciale di Cagliari si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera', facilmente prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 9
Art. 9. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'iscrizione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diventera' esecutiva non appena sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione e, istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me lo sottoscrivono. Cagliari, addi' 11 novembre 1962 Il Presidente dell'Amministrazione provinciale comm. prof. Giuseppe MELONI Il rettore: prof. G. PERETTI l'ufficiale rogante: dott. A. PIRODDI Registrato a Cagliari, addi' 15 novembre 1962 al n. 14366, mod. 2 vol. 420, esatte L. gratis. Il direttore: Antonio PIU
Atto aggiuntivo di modifica della convenzione-art. 1
Atto aggiuntivo di modifica della convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della "Psichiatria" presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari stipulata fra la Universita' degli studi di Cagliari e l'amministrazione provinciale di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA l'anno millenovecentosessantatre, addi' ventinove del mese di marzo a Cagliari, in una sala del Palazzo dell'Universita' degli studi e precisamente nell'ufficio del Rettorato in via Universita' civico 46, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo della Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, sono compresi personalmente: il prof. Giuseppe Peritti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1994, domiciliato presso il Rettorato della Universita' di Cagliari nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione della convenzione per l'istituzione di un posto di professore, di ruolo per l'inserimento della "Psichiatria" presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari con l'Amministrazione provinciale di Cagliari, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' stessa, in data 31 luglio 1962; il comm. prof. Giuseppe Meloni, nato a Guspini il 4 agosto 1915, domiciliato per la carica presso l'Amministrazione provinciale di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cagliari e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione della gia' citata convenzione in forza della deliberazione della Giunta provinciale di Cagliari in data 23 agosto 1962; PREMESSO a) che il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - con nota n. 7722 del 26 novembre 1962, ha raccomandato alla Universita' degli studi di Cagliari di apportare all'art. 8 della piu' volte citata convenzione tra l'Universita' di Cagliari e l'Amministrazione provinciale di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della "Psichiatria" presso la Facolta' di Medicina e chirurgia una modifica nel senso che la durata della convenzione sia di anni venti, anziche' di anni dieci; b) che l'Amministrazione provinciale di Cagliari con deliberazione della Giunta N. 3617 del 28 novembre 1962 ha stabilito di modificare l'art. 8 della convenzione medesima nel senso proposto dal Ministero della pubblica istruzione (Allegato A); c) che il Consiglio provinciale di Cagliari con deliberazione n. 12 del 6 febbraio 1963 ha ratificato la deliberazione urgente della Giunta n. 3617 (Allegato B); d) che la Facolta' di Medicina e chirurgia della Universita' di Cagliari, nella seduta dell'11 marzo 1963, ha espresso il proprio parere in merito alla assegnazione di locali e di personale alla istituenda cattedra di Psichiatria reputando che l'insegnamento della "Psichiatria", puo' svolgersi utilizzando materiale e personale della Clinica neuropsichiatrica a degenti di detta clinica e del locale Ospedale psichiatrico provinciale (Allegato C); Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sorto personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. L'art. 8 della convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della "Psichiatria" presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari, stipulata in data 14 novembre 1962, e' modificato come segue: la presente convenzione avra', la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interviene la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente prorogata, nell'uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.
Atto aggiuntivo di modifica della convenzione-art. 2
Art. 2. Il presente atto aggiuntivo di modifica, che e' stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari. da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1392), modificato dall'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Esso diventera' esecutivo non appesa sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione e del presente atto aggiuntivo di modifica. Richiesto io, ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 4 (quattro) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano tutto conforme alla loro volonta' e che qui enti me lo sottoscrivono. Cagliari, addi' 29 marzo 1963 Il Presidente dell'Amministrazione provinciale comm. prof. Giuseppe MELONI Il rettore: prof. G. PERETTI L'Ufficiale rogante: dott. A. PIRODDI Registrato a Cagliari, addi' 2 aprile 1963 al n. 11623, Mod. I, vol. 407, esatte L. 200. Il direttore: Antonio PIU
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