DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 1030
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 19 settembre 1962, nonche' lo annesso atto aggiuntivo in data 8 aprile 1963, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali" della Facolta' di Medicina e chirurgia della Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Art. 3
I contributi annui a carico del Pio Istituto "Santa Corona" di Milano, vengono determinati in lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SEGNI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 5. - VILLA
Convenzione-art. 1
Repertorio n. 153 Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali" della Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantadue, a questo di 19 del mese di settembre, in Genova, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Universita' stessa giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del suddetto atto, con delibera in data 23 luglio 1962; on. Erisia Gennai Tonietti, nella sua qualita' di presidente del Pio Istituto Santa Corona, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto alla stipulazione del suddetto atto, con delibera del 23 maggio 1962; dott. Bruno Zavattarelli, nella sua qualita' di segretario generale del Pio Istituto Santa Corona, anch'egli espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, con delibera del 23 maggio 1962; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi, PREMESSO che, in considerazione della stretta e fattiva collaborazione iniziatasi fra la Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' degli studi di Genova e il Reparto di neurologia del Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure, e in vista soprattutto dei futuri sviluppi evolutivi e di specializzazione in programma fra i due Istituti, si e' reso necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali, da assegnare in permanenza all'Istituto Santa Corona di Pietra Ligure; che il Consiglio di amministrazione del Pio Istituto Sanita' Corona, vista l'opera fattiva e la collaborazione prestata dalla Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' degli studi di Genova presso il Reparto di neurologia del Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure, e' venuto nella determinazione di convenzionare un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali, da destinare in permanenza al Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure; che il Consiglio della Facolta' di Medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Genova, con rispettive deliberazioni del 4 dicembre 1961 e dell'8 marzo 1962, hanno deliberato, nell'ambito della rispettiva competenza, di accettare, col piu' vivo compiacimento, la liberalita' del Pio Istituto Santa Corona, e hanno approvato all'unanimita' lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti; Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, la seguente convenzione: Art. 1. Presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova, sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 21 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facolta', da destinarsi alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.
Convenzione-art. 2
Art. 2. Il Pio Istituto Santa Corona assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del titolare. Le somme, da versare in quattro rate trimestrali anticipate, sono determinate in lire 1.600.000 (un milione seicentomila) per l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposte dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Genova e' tenuta a versare allo Stato, il Pio Istituto Santa Corona versera' annualmente, all'Universita', la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione; il posto di cui trattasi sara' soppresso e il titolare cessera' dal servizio.
Convenzione-art. 4
Art. 4. La presente convenzione si intendera' inoltre decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui al successivo art. 6; b) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intendera' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione della presente convenzione: a) versare allo Stato, annualmente, l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verra' assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera a).
Convenzione-art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate e dieci righe di questa facciata da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano, perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: Carlo Cereti, in detta qualita', Erisia Gennai Tonietti, Bruno Zavattarelli, Mario Alburno, rogante. Registrato a Genova il 1 ottobre 1962, Atti pubblici Mod. 71 M.E. n. 2359. - Esatte L. gratis. - Il direttore (firma illeggibile). Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Atto-art. 1
Repertorio n. 159 Atto integrativo della convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali" della Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantatre, addi' otto del mese di aprile in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato, alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori: prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova; on.le Erisia Gennai Tonietti, nella sua qualita' di presidente del Pio Istituto Santa Corona; dott. Bruno Zavattarelli, nella sua qualita' di segretario generale del Pio Istituto Santa Corona; i quali, dando esecuzione a precedenti intese, PREMESSO che con convenzione stipulata il giorno 19 settembre 1962, registrata all'Ufficio del registro di Genova il giorno 1 ottobre 1962, Mod. 71 M.E., n. 2359, il Pio Istituto Santa Corona si e' assunto l'onere per il finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali, da destinare in permanenza al Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure; che, in base all'art. 2 della predetta convenzione, il Pio Istituto Santa Corona si e' assunto l'obbligo di corrispondere all'Universita' degli studi di Genova la somma di lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del suddetto posto di assistente oltre alla somma di lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio; che, ai sensi dell'art. 5, lettera a), l'Universita' degli studi si obbliga, in esecuzione della suddetta convenzione, a versare allo Stato, annualmente, l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verra' assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; che il Ministero del tesoro, in sede di esame della predetta convenzione, ha ravvisato la necessita' che si proceda ad un emendamento della anzidetta convenzione nel senso che sia precisato che l'Universita' degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato, oltre agli emolumenti dovuti, quale stipendio, all'assistente, anche il contributo di lire 320.000 (trecentoventimila), di cui all'art. 2 della convenzione in parola destinato al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso; che entrambe le parti sono d'accordo sulla necessita' di modificare la convenzione predetta; Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, quanto segue: La convenzione stipulata il giorno 19 settembre 1962, registrata a Genova il giorno 1 ottobre 1962, Mod. 71 M.E., n. 2359, tra l'Universita' degli studi di Genova, rappresentata dal prof. avv. Carlo Cereti, nella sua qualita' di rettore, e il Pio Istituto Santa Corona, rappresentato dal presidente on.le Erisia Gennai Tonietti e dal segretario generale dott. Bruno Zavattarelli, relativa alla istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali", da assegnare in permanenza all'istituto Santa Corona di Pietra Ligure, e' integrata dal presente atto: Art. 1. L'Universita' degli studi di Genova si impegna a versare allo Stato, annualmente, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma a) (ella convenzione stipulata il 19 settembre 1962, e registrata a Genova il giorno 1 ottobre 1962, Mod. 71 M.E., n. 2359 tra l'Universita' degli studi di Genova ed il Pio Istituto Santa Corona, per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali", da assegnare in permanenza all'Istituto di Santa Corona di Pietra Ligure, la somma di lire 320.000 (trecentoventimila) prevista dall'art. 2 della suddetta convenzione, per gli effetti in esso indicati e le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 3 della convenzione medesima.
Atto-art. 2
Art. 2. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Genova, sara' registrata gratuitamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 94 della legge di registro, dell'art. 1 - Tabella C allegata alla legge stessa, e dell'art. 45 della legge 1073 del 24 luglio 1962 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1962, n. 199). Il presente atto viene reso pubblico mediante lettura da me data ai comparenti che lo approvano e avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Esso consta, escluse le firme, di 4 (quattro) facciate e 13 (tredici) righe dattiloscritte da persona di mia fiducia. Dopodiche' viene cosi' firmato: Prof. Girolamo Orestano, in detta qualita', On.le Erisia Gennai Tonietti, Dott. Bruno Zavattarelli, Dott. Mario Alburno. Registrato a Genova il 13 aprile 1963, Atti pubblici, Mod. 71 Men. n. 7211. - Esatte L. gratis. - Il direttore: (firma illeggibile).; Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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