DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1963, n. 1037
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 57 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 1957, n. 1029, silla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
La vigilanza igienica, sull'applicazione delle norme contenute nella legge 3 ottobre 1957, n. 1029, e nel presente regolamento, ai fini della tutela della pubblica salute, spetta al Ministero della sanita', salvo le attribuzioni di competenza di altre Amministrazioni in quanto previste da leggi e regolamenti speciali. Le autorita' sanitarie ai fini di tale vigilanza si avvalgono dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli agenti comunali incaricati della vigilanza annonaria.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 3 della legge si intende immesso al consumo: a) l'alcole, destinato alla libera vendita, quando risultino adempiuti il pagamento della imposta di fabbricazione e ogni altro obbligo inerente al regime fiscale degli spiriti; b) l'alcole destinato ai magazzini di commercianti all'ingrosso ai sensi delle vigenti disposizioni; c) l'alcole etilico di cui all'art. 4 della legge.
Art. 3
L'autorita' sanitaria dispone a cura dei dipendenti organi di vigilanza, l'accertamento dei requisiti prescritti per l'alcole etilico, ovunque esso si trovi, anche prima della sua immissione al consumo. A tal fine i campioni vengono prelevati dai predetti organi ed inviati ai laboratori provinciali d'igiene e profilassi per l'accertamento.
Art. 4
L'Amministrazione finanziaria, prima che l'alcole etilico sia immesso al consumo, a norma dell'art. 2 del presente regolamento, ha facolta' di sottoporlo ad analisi per accertare la sua rispondenza ai requisiti stabiliti dall'art. 2 della legge. In tal caso i campioni sono prelevati dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria ed inviati ai laboratori chimici compartimentali delle dogane ed imposte indirette.
Art. 5
Ove l'alcole etilico di produzione nazionale, prima, di essere immesso al consumo, risulti all'analisi non rispondente ai requisiti stabiliti dalla legge, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente su richiesta dell'interessato e sentita l'autoriti sanitaria, provinciale, puo' consentire il taglio previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 del presente regolamento. Il Ministero delle finanze ha facolta' di consentire, su motivata richiesta dell'interessato, la rilavorazione mediante ridistillazione. In tale caso non e' consentito alcun calo agli effetti fiscali.
Art. 6
Nei casi previsti dai precedenti articoli la quantita' di alcole etilico da prelevare per l'analisi, deve essere almeno di due litri, da dividersi in tre parti eguali riempiendo con ognuna di esse bottiglie adatte, previamente lavate, risciacquate con acqua e poi con l'alcole stesso di cui si fa il prelevamento. Le bottiglie debbono essere chiuse con tappo smerigliato ovvero con tappo nuovo di sughero. Ogni campione e' suggellato e munito di cartellino, applicato in modo da rendere impossibile la sua asportazione; sul cartellino, oltre alla indicazione del contenuto ed alla data del prelevamento, viene apposta la firma del detentore del prodotto o di chi lo rappresenta e di chi esegue il prelevamento. Dei campioni prelevati, uno e' lasciato al detentore del prodotto o a chi lo rappresenta e gli altri sono rimessi al competente laboratorio provinciale di igiene e profilassi o al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, che avranno cura di conservare un campione integro per la eventuale richiesta di revisione di analisi. Le autorita' che prelevano i campioni non sono tenute a corrispondere il prezzo della merce prelevata.
Art. 7
Di ogni prelevamento di campioni deve essere redatto apposito verbale almeno in triplice copia, di cui una e' inviata al laboratorio che esegue l'analisi, una e' lasciata all'interessato e la terza all'ufficio che ha eseguito il prelevamento. Il verbale di prelevamento deve essere sottoscritto dal prelevatore e dal detentore del prodotto o da chi lo rappresenta. Il verbale di prelevamento deve contenere: a) la data in cui si preleva il campione; b) le generalita' del prelevamento e del proprietario o detentore o venditore dell'alcole e del suo rappresentante; c) l'ubicazione della fabbrica o del deposito o dello esercizio di vendita nel quale si effettua il prelevamento; d) le indicazioni con le quali il prodotto e' posto in vendita o le diciture apposte sulle etichette o le indicazioni comunque atte ad identificare la partita; e) le modalita' eseguite nel prelevamento dei campioni; f) le eventuali dichiarazioni del proprietario o detentore o venditore dell'alcole o di chi lo rappresenta circa la provenienza dell'alcole; g) il numero dei campioni prelevati e la quantita' di ciascuno di essi; h) la dichiarazione che la parte ha trattenuto un campione e una copia del verbale; i) la dichiarazione che il verbale e' stato letto e firmato dall'interessato o da chi lo rappresenta, ovvero dell'eventuale suo rifiuto a firmare; l) le firme del prelevatore o dell'esercente o detentore dell'alcole o del suo rappresentante.
Art. 8
Ove il prodotto risulti all'analisi non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla legge, il capo del laboratorio o del servizio invia all'autorita' sanitaria provinciale apposita relazione, unendovi il verbale di prelevamento e del certificato di analisi e, contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunica all'interessato l'esito sfavorevole dell'analisi. L'interessato puo' impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi con apposito ricorso diretto alla autorita' che ha provveduto all'accertamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Nel caso di alcole di produzione nazionale non ancora immesso ai consumo, per il quale e' stato accordato il taglio o la rilavorazione ai sensi del precedente art. 5, l'interessato puo' richiedere all'autorita' di cui al precedente comma, con le modalita' previste nel successivo art. 9, la revisione dell'analisi effettuata al termine di dette operazioni.
Art. 9
Le analisi di revisione sono eseguite dall'Istituto superiore di sanita' per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e dal laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze. Alla domanda di revisione dell'analisi debbono essere uniti il verbale di prelevamento, il certificato di analisi e il campione del prodotto.
Art. 10
Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'art. 8, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che I prodotti analizzati non rispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dalla legge, il medico provinciale e, nei casi previsti dall'art. 4, l'autorita' finanziaria competente per territorio trasmette rapporto all'autorita' giudiziaria corredato dai relativi atti.
Art. 11
Ai sensi dell'art. 6 della legge, la denaturazione e' obbligatoria nei casi in cui il detentore non sia in grado di indicare e provare l'identita' e la provenienza dello alcole. In tal caso l'alcole sara' convogliato al piu' vicino opificio di denaturazione. Le spese di trasporto e denaturazione sono a carico del detentore. Nel caso, invece, che sia accertata la legittima provenienza dell'alcole immesso al consumo, esso potra' essere rilavorato previa autorizzazione del Ministero delle finanze e del Ministero della sanita'. Come rilavorazione si deve intendere anche il taglio tra alcoli di diversa qualita', purche' sottoposti agli stessi tributi. Anche in tale caso non e' ammesso alcun calo agli effetti fiscali.
Art. 12
Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
SEGNI FANFANI - JERVOLINO - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 7. - VILLA
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