DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1963, n. 1038

Type DPR
Publication 1963-05-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di variazione delle pensioni autoferrotramviarie per effetto del costo della vita;

Viste le note n. 5090, del 22 febbraio 1962, e n. 3358, del 29 gennaio 1963, con le quali l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice medio annuo del costo generale della vita ha raggiunto il 70,42, per l'anno 1961, ed il 74,52, per l'anno 1962, rispetto al 63,87, dell'anno 1957;

Considerato che il rapporto fra l'indice medio dello anno 1962 a quello dell'anno 1957 comporta un aumento percentuale del 16,67%;

Ritenuto che le risultanze di cui sopra denotano il verificarsi, nell'anno 1962, dei presupposti previsti dall'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per far luogo con decorrenza 1 gennaio 1963, alla variazione della misura delle pensioni, cosi' come dispone lo stesso articolo;

Considerato che le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 ottobre 1961, essendo restate ancorate alla situazione economico-monetaria esistente al 1 gennaio 1918, vanno maggiorate dell'intera percentuale di variazione intervenuta dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1962, e che alle pensioni liquidate nel periodo 1 ottobre 1961-30 giugno 1962, che hanno conseguito le variazioni del costo della vita intervenute anteriormente alla loro liquidazione, spetta soltanto, in percentuale, la variazione verificatasi, per l'anno 1962, nell'indice medio dell'anno 1961 (5,82%);

Sentito il Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1963, l'importo annuo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, aventi decorrenza anteriore al 1 ottobre 1961 ed in atto al 31 dicembre 1962, e aumentato del 16,67%.

Art. 2

L'importo annuo delle pensioni a carico del Fondo di cui al precedente articolo, liquidate nel periodo 1 ottobre 1961-30 giugno 1962 ed in atto al 81 dicembre 1962, e' aumentato, dal 1 gennaio 1963, del 5,82%.

SEGNI BERTINELLI - TREMELLONI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 1. - VILLA

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