DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. 1067

Type DPR
Publication 1963-07-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1 dicembre 1927, n. 2344, con il quale i comuni di Arolo, Ballarate, Cellina, Leggiuno e Sangiano (Varese) furono riuniti in un unico Comune con la denominazione di "Leggiuno-Sangiano";

Viste le istanze in data 30 ottobre 21, 27 novembre e 5 dicembre 1960, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Sangiano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Leggiuno-Sangiano in data 28 gennaio 1961, n. 4, e 11 maggio 1963, n. 29, e del Consiglio provinciale di Varese in data 26 maggio 1962 n. 50 e 28 maggio 1963, n. 60, con le quali e' stato espresso parere di ordine alla ricostruzione in parola;

Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 1963, n. 841;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Sangiano, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Leggiuno-Sangiano e' restituita l'antica denominazione di Leggiuno.

Art. 2

Il prefetto della provincia di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Leggiuno e il ricostituito comune di Sangiano, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Leggiuno-Sangiano. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Leggiuno-Sangiano, che sara' inquadrato negli organici del comune di Sangiano, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito o all'atto dell'inquadramento.

SEGNI RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 122. - VILLA

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