LEGGE 1 marzo 1863, n. 1164
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' Elettrica Cooperativa "Casenove" a responsabilita' limitata, con sede in Palse di Porcia (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio.
Art. 1
L'impresa della Societa' Elettrica Cooperativa "Casenove" a responsabilita' limitata, con sede in Palse di Porcia (Udine), e' a trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' Elettrica Cooperativa "Casenove" a responsabilita' limitata, con sede in Palse di Porcia (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEGNI LEONE - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 98. - VILLA
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