DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963, n. 1165
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4, n. 6, quarto comma della legge 6 dicembre 1962 n 1613, che nel disporre il trasferimento all'"ENEL, delle attivita' elettriche esercitate dalla Societa' Terni stabilisce che debbono essere determinate le modalita' di fornitura dell'energia sia peri le attivita' esercitate dalla, Societa' Terni al 1961, sia per quelle in corso di realizzazione alla data di entrata, in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;
Ritenuto che per la Societa' Terni occorre trasferire ai sensi dell'art. 4, n 2 e n. 6, quarto comma della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i soli complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attivita' elettriche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'ENEL i complessi di beni organizzati indicati nell'elenco A allegato al presente decreto destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dalla, "Terni Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" s.p.a., con sede in Roma, via Due Macelli n. 66. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi di beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.
Art. 2
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data i legali rappresentanti della "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" s.p.a. assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.
Art. 3
Per l'esecuzione del presente decreto, l'ENEL nomina proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del Prefetto di Roma, con l'indicazione della, data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" s.p.a. che effettuano la consegna stessa entro 120 giorni dalla data della comunicazione. La consegna e' effettuata al rappresentante dell'ENEL con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato che provvede alla redazione del relativo verbale nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici. Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari. Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" s.p.a. non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'ENEL chiede al presidente del Tribunale di Roma la nomina di un curatore nel cui contraddittorio e' eseguita l'immissione in possesso.
Art. 4
Il rappresentante dell'ENEL ha, diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, 4 legali rappresentanti della "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricita" s.p.a. debbono consegnare, al rappresentante dell'ENEL tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. La "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" s.p.a. e' altresi' tenuta a fornire all'ENEL tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a, rilasciare, a richiesta dell'ENEL, estratti dei libri e delle scritture.
Art. 5
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 6
L'ENEL e' tenuto a fornire alla "Terni - Societa' per l'industria e l'Elettricita' a s.p.a. kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui con una potenza di kW 170.000 (centosettantamila), quantita' di energia elettrica utilizzata al 1961 dalla "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" s.p.a. per le attivita' non comprese tra quelle previste dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e kWh 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni) all'anno, con una ulteriore potenza di kW 100.000 (centomila) per le attivita' in corso di realizzazione alla data. di entrata in vigore della legge 6 dicembre 3962, n. 1643. Le dette forniture dovranno aver luogo fino al 31 dicembre millenovecentonovantadue in punti di consegna situati presso gli stabilimenti Terni determinati d'accordo tra le parti. (2) ((3))
Art. 7
Per la fornitura di kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui il prezzo della fornitura per kWh sara' determinato in base ai prezzi di addebito praticati mediamente nel triennio 1959-61 dal settore elettrico della "Terni - Societa' per l'Industria e la Elettricita'" s.p.a. agli stabilimenti della stessa. Societa' per attivita' non elettriche. Per i quantitativi di energia che saranno consumati dalla "Terni - Societa' per l'Industria, e l'Elettricita'" s.p.a. in eccedenza ai predetti kWh 1.025.000.000 (unmiliardoventicinquemilioni) annui fino a kWh 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni) annui, il prezzo di cui ai capoverso precedente sara' aumentato di L. 0,45 (zeroquarantacinque) a kWVh.
Art. 8
I prezzi di cui al precedente articolo saranno soggetti a, revisione qualora vi siano variazioni negli oneri relativi al personale, ai materiali e ai canoni demaniali e sovraccanoni a favore degli Enti locali, ovvero anche nel caso in cui il livello tariffario dell'ENEL subisca un cambiamento. Per il primo caso, i parametri sono i seguenti: per il personale, con riferimento agli oneri globali, retribuzione e accessori, a carico dell'ENEL, relativi all'operaio elettrico qualificato con moglie e tre figli a carico (cat. C 1 di cui all'art. 18 del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche private del 2 febbraio 1961), assumendo, come valore di partenza di tale parametro, quello risultante dall'accordo 11 aprile 1963 tra l'ENEL e le Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori elettrici; per i materiali, in dipendenza della variazione dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso, rilevati dall'istituto centrale di statistica, assumendo, cote, valore di partenza di tale parametro, quello che risultera' per l'anno 1963 per i canoni demaniali, i sovracanoni a favore degli Enti locali, per gli oneri relativi ai bacini imbriferi montani come valore di partenza d tale parametro, la somma dei vigenti canoni per kW nominale di concessione e cioe': L. (1.312 /800 + 1.300) = L/kW nom. 3.412. Per il secondo caso, si partira' dai prezzi di cui al precedente art. 7, che verranno aggiornato variandoli in proporzione della variazione, che venisse eventualmente a subire il prezzo risultante del kWh inerente alla tariffa di tipo binomia per alta utilizzazione, di cui alla lettera b) del punto 3) del comma 4) del cap. V del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto) 1961, con utilizzazione della potenza di 6.200 ore annue. Nel caso in cui risultasse che il prezzo cosi' determinato superasse o uguagliasse quello deducibile applicando i criteri valevoli per la prima alternativa, si assumera', come nuovo prezzo contrattuale, quello deducibile, nella seconda alternativa; si assumera' invece quello deducibile nella prima alternativa, qualora questo superasse quello deducibile nella seconda alternativa. La revisione dei prezzi contrattuali ed i conseguenti conguagli di fatturazione verranno effettuati alla fine di ogni anno a partire, dal 31 dicembre 1964 e con riferimento al periodo precedente.
Art. 9
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 10
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEGNI LEONE - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 2. VILLA
Allegato A
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