LEGGE 11 marzo 1863, n. 1166
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Industria Elettrica - INDEL, Societa' per azioni", con sede in Bolzano, via M. Pacher, 16, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, ne' sussistono i requisiti per il suo esonero ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della "Industria Elettrica - INDEL, Societa' per azioni", con sede in Bolzano, via M. Pacher n. 16, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia, Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, provveda alla restituzione alla "Industria Elettrica. - INDEL, Societa' per azioni", con sede in Bolzano, via M. Pacher 16, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEGNI LEONE - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 1. - VILLA
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