REGIO DECRETO 26 marzo 1863, n. 1209
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 agosto 1963 SEGNI LEONE - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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